Con la nota protocollo 244 pubblicata il 10 gennaio 2017 l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, anche alla luce delle intervenute modifiche normative intervenute con il DL 193/2016, persista l’obbligo della comunicazione degli elenchi riepilogativi riguardanti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti che sono stabiliti in un altro Stato membro dell’UE (modelli INTRA-2) riferite all’ultimo trimestre e all’ultimo mese dell’anno 2016
Ricordiamo che il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2017 ha soppresso le comunicazioni riguardanti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti che sono stabiliti in un altro Stato membro dell’UE (modelli INTRA-2). Non veniva precisato il periodo di riferimento delle operazioni riepilogate negli elenchi riepilogativi di cui viene prevista l’abolizione.
Dubbio si poneva in relazione agli elenchi riepilogativi delle predette operazioni facenti riferimento all’ultimo trimestre e all’ultimo mese dell’anno 2016.
L’Agenzia ha precisato che l’abrogazione in questione è correlata all’introduzione di un altro adempimento: lo spesometro trimestrale, riferito alle operazioni 2017. Tale nuovo adempimento, tuttavia, non concerne informazioni inerenti a periodi precedenti alla data suindicata. Né deriva che la comunicazione Instrastat relativa all’ultimo trimestre a all’ultimo mese del 2016 non costituisce affatto una duplicazione di adempimenti nei confronti dei soggetti Iva.
Conseguentemente, i soggetti obbligati sono tenuti alla trasmissione telematica– entro il prossimo 25 gennaio 2017 - degli elenchi riepilogativi (Modelli INTRA -2) concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, di cui all’articolo 50, comma 6, del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, riferiti al quarto trimestre ed al mese di dicembre dell’anno 2016.