Le somme erogate dal fondo di solidarietà a favore di soggetti vittime della messa in liquidazione di banche non fanno reddito; hanno, infatti, natura risarcitoria del danno emergente subito dall’acquirente dei titoli, essendo parametrate non alla mancata percezione dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall’investitore. Quindi, sotto il profilo fiscale, l’indennizzo forfettario non è riferito alla perdita di redditi, ma a un mero reintegro patrimoniale, senza rilevanza reddituale.
Così risponde l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 3/E del 12 gennaio 2017, a un obbligazionista coinvolto nella risoluzione della Banca popolare dell’Etruria e del Lazio