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Notizie Flash 18/01/2017

Comunicato MEF 18.01.2016 - Statistiche sulle dichiarazioni IRES ed IRAP dell’anno di imposta 2014

Comunicato MEF 18.01.2016 - Statistiche sulle dichiarazioni IRES ed IRAP dell’anno di imposta 2014

IRES
Il contesto macroeconomico nel 2014 è stato caratterizzato da lieve ripresa del PIL (+1,0% in termini nominali e +0,1% in termini reali).
Nell’anno d’imposta 2014 le dichiarazioni delle società di capitali sono state 1.122.215, con una crescita rispetto all’anno precedente dell’1,6%. L'87,8% delle società di capitali sono società a responsabilità limitata. Si rileva che le società in fallimento, liquidazione o estinte evidenziano una lieve riduzione, passando dal 9,2% dell’anno precedente a circa il 9%; tuttavia si segnala, limitatamente alle società in fallimento, una crescita del 4,8% rispetto al 2013, con una concentrazione nei settori manifatturiero, del commercio e delle costruzioni. 
Il 61% dei soggetti ha dichiarato un reddito d’impresa rilevante ai fini fiscali, mentre il 33% ha dichiarato una perdita e il 6% ha chiuso l’esercizio in pareggio. I soggetti con reddito sono aumentati del 2,8% rispetto all’anno precedente, mentre sono diminuiti quelli in perdita (-1,6%). Il reddito d’impresa totale dichiarato è risultato in aumento rispetto all’anno precedente (155 miliardi di euro in totale, +4,8%), in particolare dovuto al settore manifatturiero il cui reddito dichiarato è passato da 37,3 miliardi di euro a 42,4 miliardi di euro (+13,5% rispetto al 2013) ed al settore del commercio (da 18,2 miliardi di euro a 20,2 miliardi di euro, pari al+11,2%). Tra gli oneri deducibili ai fini Ires è incluso il totale dell’Irap riferita al costo del personale dipendente e assimilati per un ammontare di 7,7 miliardi di euro dedotti da oltre 324.000 soggetti (si rammenta che la legge di stabilità per il 2015 ha successivamente operato la totale abolizione dell’Irap sul costo del lavoro). Inoltre, la deduzione parziale dal reddito d’impresa dell’IMU versata per gli immobili strumentali passa dal 30% al 20%. Tale deduzione è stata utilizzata nel 2014 da oltre 167.000 soggetti per un ammontare di 811 milioni di euro, in diminuzione del 26,3% rispetto all’anno precedente.

Nel 2014 le società di capitali hanno dichiarato complessivamente un imponibile di 122,4 miliardi di euro, con un aumento del 3,9% rispetto all’anno precedente. L'imponibile dichiarato dalle società che liquidano l’imposta ordinariamente ha mostrato un aumento del 4,4%, in particolare nel settore manifatturiero (+11,2%) e in quello del commercio (+6,1%). L’imponibile dichiarato dalle società che hanno aderito al regime del “consolidato fiscale” ha mostrato un aumento più contenuto (+3,0 rispetto al 2013), imputabile prevalentemente al settore manifatturiero (+11,5%)

Nel 2014 il 57% delle società di capitali ha dichiarato un’imposta superiore a zero (dato in linea con l’anno precedente), mentre il rimanente 43% non ha dichiarato imposta o è risultata in  credito. Le società assoggettate a tassazione ordinaria hanno dichiarato un’imposta netta pari a 21,1 miliardi di euro (+4,4% rispetto al 2013), mentre i gruppi societari, che hanno optato per il regime fiscale del consolidato, hanno dichiarato un’imposta netta di 12,4 miliardi di euro (+3,1% rispetto al 2013). Sono state 842 le società soggette all’addizionale Ires del settore petrolifero e dell’energia elettrica, con aliquota pari al 6,5%, per complessivi 698 milioni di euro di addizionale dichiarata.

Aiuto alla Crescita Economica - ACE
Dall’anno d’imposta 2011 è stata introdotta un’importante novità normativa con l’obiettivo di incoraggiare le imprese a finanziarsi attraverso il capitale proprio anziché ricorrere al debito. Si tratta del cosiddetto ACE (Aiuto alla Crescita Economica) che consente la deduzione dal reddito d’impresa del rendimento figurativo del capitale proprio. Il rendimento è stato fissato al 3% nei primi tre anni di applicazione della normativa (2011-2013) mentre per il 2014 il rendimento è passato al 4%.  Dalle dichiarazioni Unico 2015 sono risultate oltre 279.000 le società (+7,6% rispetto al 2013) con diritto alla deduzione per incremento di capitale proprio (ACE), per un ammontare totale di 12,3 miliardi di euro (+79,8% rispetto al 2013). Il 45% delle società (oltre 126.000) ha maturato l’Ace in tutti gli anni d’imposta del quadriennio 2011-2014 passando da una deduzione di 1,4 miliardi di euro nel 2011 a 7,7 miliardi di euro nel 2014 (con un incremento di oltre 5 volte). Si riscontra inoltre che il 17% delle società ha maturato il diritto alla deduzione Ace per la prima volta nel 2014 per un ammontare di circa 0,7 miliardi di euro. Complessivamente l’ammontare di deduzione non utilizzata nell’anno e riportabile agli anni successivi è pari a oltre 3,8 miliardi di euro (circa 2 volte il valore del 2013). Dal 2014 è stata introdotta la possibilità di utilizzare l’eccedenza della deduzione come credito d’imposta ai fini Irap; tale opzione è stata utilizzata da oltre 2.600 soggetti per un ammontare di 285,6 milioni di euro. Inoltre, sempre a partire dal 2014, per le società che si quotano in Borsa, per l’esercizio in cui si sono quotate e per i due successivi, è stato previsto un moltiplicatore del 40% da applicarsi all’incremento di capitale proprio; dalle dichiarazioni risultano 215 le società che hanno applicato tale moltiplicatore per un ammontare di 85,1 milioni di euro.

La quota maggiore della deduzione proviene dalle società operanti nei settori delle attività finanziarie ed assicurative (37% pari a 4,6 miliardi di euro) e delle attività manifatturiere (24% pari a 2,9 miliardi di euro). La quota dei soggetti che ha utilizzano l’ACE è stata crescente all’aumentare della classe di ricavo: 16% per i soggetti tra 0 e 50.000 euro, 71% per i soggetti con ricavi oltre i 50 milioni di euro; quest’ultima classe ha detenuto da sola il 49% dell’ammontare complessivo dell’ACE. 
La deduzione ha interessato soprattutto le società localizzate nel nord-ovest ed in particolare la Lombardia (37,5% dell’ammontare totale).
Focalizzando l’attenzione sull’importo ACE di cui si è usufruito nel 2014 emerge che 3,9 miliardi di euro sono stati utilizzati dalle società che non partecipano al consolidato fiscale mentre 4,3 miliardi di euro dalle società che partecipano al consolidato (di cui 1 miliardo come eccedenza trasferita alla consolidante nei limiti del reddito imponibile del consolidato).

 

Analisi della deducibilità degli interessi passivi

Le regole sulla deducibilità degli interessi passivi influiscono sostanzialmente sulla determinazione del reddito imponibile ai fini Ires. In estrema sintesi sono interamente deducibili gli interessi passivi fino all’ammontare corrispondente a quello degli interessi attivi, mentre gli interessi passivi che eccedono quelli attivi sono deducibili nei limiti del 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL). Gli interessi passivi di periodo iscritti in bilancio ammontano a 44,9 miliardi di euro (-7,2% rispetto al 2013), mentre quelli afferenti periodi precedenti, e riportabili in quanto non dedotti precedentemente, ammontano a 35,4 miliardi di euro (circa +15,3% rispetto al 2013). La quota di interessi deducibili (comprensiva di quelli dei periodi precedenti) è pari al 41,5% del totale ed ammonta a 10,4 miliardi di euro per la quota deducibile fino all’ammontare degli interessi attivi e a 22,9 miliardi di euro per la restante parte deducibile nei limiti del 30% del ROL.
Analizzando l’impatto della norma per classi di volume d’affari, si rileva che la percentuale degli interessi deducibili raggiunge il 54% nelle società con volume d’affari oltre 25 milioni di euro mentre scende al 16% nella classe da 0 a 200.000 euro.
Conseguentemente la quota di interessi indeducibili (comprensiva di quelli dei periodi precedenti) è pari a circa 47 miliardi di euro, di cui circa 13 miliardi riguardano gli interessi indeducibili di periodo, (pari al 29% degli interessi passivi del periodo), che viene riportata in dichiarazione come variazione in aumento del reddito fiscale. 
Una regola che limita la deducibilità degli interessi ad una percentuale del ROL, sul modello di quella vigente in Italia, è stata prevista nel progetto OCSE/G20 “Base Erosion and Profit Shifting”, quale utile strumento per limitare l’evasione e l’elusione fiscale in ambito internazionale

IRAP 
Il numero dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione relativa all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive per l’anno d’imposta 2014 è stato di 4.458.780 (-2,0% rispetto al 2013). La contrazione ha interessato in misura prevalente le persone fisiche (-3,3% rispetto al 2013), a causa della crescente adesione al regime fiscale di vantaggio, che prevede l’esonero dall’IRAP, e le società di persone (-3,1% rispetto al 2013)..

Il totale del valore della produzione dichiarato è ammontato a 609,8 miliardi di euro (-1% rispetto al 2013). Il decremento del valore della produzione dichiarato riguarda in particolare le persone fisiche (-5,1%) e le società di persone (-4,5%) ed è stato influenzato dall’innalzamento dei limiti di calcolo della deduzione forfetaria del costo del lavoro prevista dal D.Lgs. n. 446/97.
La base imponibile totale è risultata pari a 606 miliardi di euro (-2% rispetto al 2013); se si considera la base imponibile dell’attività istituzionale della P.A., costituita dall’ammontare delle retribuzioni corrisposte (pari a 109,6 miliardi di euro), si riscontra un valore pressoché stabile rispetto all’anno precedente (+0,7%).

L’imposta dichiarata per l’anno 2014 è stata pari a 30 miliardi di euro (-1,6% rispetto al 2013), con un valore medio pari a 10.640 euro.
La distribuzione territoriale sulla base del luogo in cui è svolta l’attività produttiva ha segnalato che il 55% dell’imposta è prodotta al Nord e il 15% al Sud, in linea con l’andamento dell’anno precedente. Limitatamente al settore privato, il rapporto tra l’imposta netta e la base imponibile su base territoriale ha consentito di stimare il carico IRAP effettivo medio per regione, che ha evidenziato una variabilità dal minimo del 2,5% nella Provincia Autonoma di Trento ad un massimo del 5% in Campania e nel Lazio.

LE IMPRESE
Con la pubblicazione dei dati delle Società di Capitali è ora possibile, accedendo al sito internet del Dipartimento delle Finanze, avere una visione statistica completa per l’anno d’imposta 2014 delle 3.894.285 imprese italiane: 1.981.103 ditte individuali 790.967 Società di persone 1.122.215  Società di capitali.

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Articolo
Tool Applicativi 10/03/2024
Sospensione dell'ammortamento nel triennio 2020-2023
Il tool determina: il nuovo piano di ammortamento in applicazione della "sospensione" dell'ammortamento degli esercizi dal 2020 al 2022 le imposte differite e la riserva indisponibile, con le variazioni da effettuare di anno in anno (in relazione sia alla sospensione totale/parziale che alla allungabilità o meno della vita utile residua del bene), secondo quanto chiarito dal Doc. Interpretativo OIC n. 9/2021 (l'operazione risulta particolarmente complessa nel caso di differenti scelte nei vari anni).
Videoconferenze Master 09/05/2024
Delega Riforma del Fisco: Stato di attuazione
Videocorso del: 09 Maggio 2024 alle 10.00 - 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 219284 Accreditato ODCEC Patti (Me) - (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell'inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu "partecipa al webinar" (nell'e-mail) qualche minuto prima dell'inizio.
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Assosoftware con una nota ha esposto delle proposte di semplificazione per determinare i righi P04 e P05 del CPB. Riferiferendosi al dettato letterale delle istruzioni (vedi stralcio modello e istruzioni in calce), la determinazione dei citati righi richiederebbe un calcolo partendo da valori contabili, spesso non previsti in modo analitico nemmeno nel PdC, con l'ulteriore complicazione di non poter controllarne direttamente la provenienza.
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Nel messaggio n. 1152 del 18 marzo 2024 l’INPS interviene riguardo al contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (Bonus psicologo), volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. La domanda per ottenere il contributo può essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.
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Deposito del bilancio 2023 al Registro Imprese
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio le società di capitali devono provvedere al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese. La Guida, che non riporta particolari novità rispetto allo scorso anno, raccomanda: in relazione ai dipendenti medi occupati nell’esercizio (parametro rilevante ai fini dell’obbligo di nomina dell'organo di controllo, ex art. 2477, c.c.), da indicare nell’apposita Tabella della Nota integrativa di indicare il dato calcolato con il "metodo ULA" (e, dunque, secondo i criteri utilizzati per definire le PMI, di cui alla Racc.
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L’Italia è contro la direttiva case green. Serve una riflessione sulla proroga della scadenza del Pnrr.
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Rideterminazione valori terreni e partecipazioni al 01/01/2024 - versamento sostitutiva entro il 30/06/2024
Il c. 52 della Legge di bilancio 2024 ripropone la disciplina dell'istituto contenuta negli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2024, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili) posseduti alla data del 1 gennaio 2024, al di fuori del regime d’impresa.
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Buonasera, un contribuente presenta per il 2023 una CU da lavoro dipendente di Euro 27.000,00 - fatture emesse in qualità di forfettario per Euro 24.000,00 ed una CU emessa dalla SIAE - CAUSALE B - Codice 22 - di Euro 8.500,00 può permanere nel regime forfettario la CU della SIAE si somma alla CU dipendente La CU Siae non si considera reddito dipendente o assimilato a quello di dipendente quindi - si ritiene - non sia da sommare al reddito di lavoro dipendente al fine di concorrere al limite di 30.000. Cordialità