E’ in via di pubblicazione il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che disciplinerà la garanzia necessaria per il pagamento delle sentenze di condanna in favore del contribuente relative a importi superiori a 10mila euro. Quanto chiarito dal Ministero dell’Economia in risposta ad un question time del 26.01.2017.
La norma di riferimento - L’articolo 69 del Dlgs 546/1992, così come riformulato dall’art. 12, comma 1, lett. gg), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 (Decreto Legislativo sulla riforma del contenzioso tributario), prevede che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.
Una norma di estrema rilevanza, che prevede l’immediata esecutività delle sentenze provvisorie favorevoli al contribuente, salvo la presentazione di idonee garanzie, per importi superiori ad euro 10.000,00 e su richiesta del giudice, nel caso in cui le condizioni di solvibilità del contribuente siano tali da “mettere” a rischio gli importi restituiti.
Il successivo comma 2 della disposizione richiamata prevede l’emanazione di un apposito Decreto del MEF per disciplinare il contenuto della garanzia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.