Con la Risoluzione 15/E del 01.02.2017, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l'art. 1, comma 906, della Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), che ha esteso le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati, si applichi a prescindere dalla circostanza che gli stessi rivestano la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e risultino iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.