Onde evitare “salti o duplicazioni di imposizione”, in caso di passaggio:
In sostanza, può accadere che taluni servizi siano di competenza del 2016 ma vengano fatturati e incassati nel 2017. Questo è il caso che è stato sopporto all’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2017. In riferimento al caso prospettato, l’Agenzia ha evidenziato che il ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 ha correttamente concorso alla determinazione del reddito di tale periodo di imposta, a norma dell’articolo 109, comma 2, del Tuir, ancorché il corrispettivo non sia stato incassato. Conseguentemente, il corrispettivo di tale prestazione di servizi quando sarà incassato (ad esempio, nel 2017) non determinerà l’emersione di un ricavo imponibile.