Giovedì 16 febbraio è il termine ultimo per il pagamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate dai dipendenti nello scorso anno.
Il termine è valido anche per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015 e hanno deciso di versare il tributo in unica soluzione.
L’adempimento è a carico dei sostituti di imposta, datori di lavoro o enti pensionistici, che dovranno pagare il saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, relativa alle rivalutazioni dei fondi per il Tfr con riferimento all’anno 2016, nella misura del 17% (applicabile alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, in luogo della precedente aliquota dell’11%, a seguito della modifica apportata all’articolo 11 del Dlgs 47/2000 dall’articolo 1 della legge 190/2014, la Stabilità 2015).
Quanto alle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, si come l'acconto, anche a saldo va effettuato esclusivamente mediante F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
Codice |
Causale |
1713 |
Versamento saldo imposta sostitutiva sul TFR |
1714 |
Versamento imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal soggetto percettore in dichiarazione |
Come “periodo di riferimento” va indicato l’anno a cui si riferisce il versamento (ossia “2016”)
COMPENSAZIONE: nel caso in cui l’acconto versato risulti eccedente rispetto al dovuto (saldo) l’eccedenza può essere utilizzata (CM 29/2001 e CM 34/2002):
Nota: la compensazione con l’imposta sulla rivalutazione del TFR va effettuata con F24, indicando l’importo da compensare nella colonna dei crediti, con il codice “1250” (come anno di riferimento va indicato l’anno di utilizzo del credito: “2016” per la compensazione con l’acconto e “2017” per quella con il saldo).