Il Dm 28 dicembre 2018 ha approvato 106 indici relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e 3 territorialità specifiche che, unitamente ai 69 indici già approvati a marzo di quest’anno, sostituiranno integralmente i parametri e gli studi di settore, così come previsto dall’articolo 9-bis del decreto legge 50/2017.
Gli Isa approvati
I 106 indici riguardano 83 “macro attività” in precedenza soggette a studi di settore e 23 che, in precedenza, erano soggette a parametri; in particolare, 2 indici riguardano le attività dell’agricoltura (attività che in passato non erano mai state trattate dagli studi di settore), 23 indici riguardano le attività del commercio, 44 indici l’area dei servizi, 22 il comparto delle manifatture e infine 15 indici riguardano le attività professionali.
Così come era sempre accaduto con gli studi di settore, anche per gli indici e le territorialità specifiche appena approvati, la Commissione degli esperti, dove sono presenti i rappresentanti delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali, ha espresso il proprio parere favorevole sull’idoneità degli stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono.
Territorialità
Il decreto ha anche approvato alcune territorialità specifiche che saranno applicate unitamente agli indici in parola; si tratta in particolare delle:
Tali territorialità hanno come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base di specifici indicatori per comune, provincia, regione e area territoriale, al fine di tener conto dell’influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi.
Al fine di fornire gli elementi informativi necessari alle esigenze di conoscibilità delle metodologie di elaborazione degli indici e delle conseguenti modalità applicative, il decreto contiene anche le Note tecniche e metodologiche relative ai singoli indici nonché quelle relative:
Banche dati utilizzate
Nel decreto viene specificato che non sono state utilizzate le informazioni presenti nelle banche dati di natura “non fiscale”, diverse quindi da quelle di natura dichiarativa, ai fini dell’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2018.
Tale aspetto, legato all’applicazione degli indici per il solo 2018, si rileva da quanto previsto all’articolo 3, comma 9, del decreto, che dispone: “Per il periodo di imposta 2018, gli indicatori elementari di anomalia elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli ISA, e le informazioni presenti nelle banche dati diverse da quelle disponibili presso l’anagrafe tributaria o le agenzie fiscali, non forniscono esiti di anomalia”.
La disposizione è conseguente il parere espresso in merito da parte della Commissione degli esperti, che ha proposto di rimandare al prossimo anno l’applicazione degli indici sulla base anche delle informazioni presenti nelle banche dati diverse da quelle disponibili presso l’Anagrafe tributaria o le Agenzie fiscali, per evitare possibili criticità in fase di prima applicazione degli indici.
Detta modalità applicativa avrebbe potuto infatti comportare, per l’anno d’imposta 2018, possibili difficoltà da parte degli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti, nell’acquisizione dei dati attraverso i sistemi previsti dall’Agenzia delle entrate.