L’Agenzia, con la risposta n. 18, chiarisce che il credito fiscale derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (c.d. DTA), in presenza dei relativi presupposti, può essere ceduto.
La fattispecie oggetto di interpello attiene ad una società dichiarata fallita che risulta intestataria di un credito fiscale derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (c.d. DTA), ex art. 2 del D.L. 225/2010, che in parte è stato oggetto di compensazione con debiti erariali e il residuo risulta esposto in bilancio. A tal fine, l’istante (che è il curatore fallimentare) chiede chiarimenti in merito alle modalità di liquidazione di tale posta attiva con particolare riguardo alla possibilità di procedere alla cessione onerosa di tale credito ai soggetti che, in esito ad una procedura competitiva ex art. 107 e ss. R.D. 267/1942, risulteranno aggiudicatari dello stesso.
L’Agenzia, nel rispondere al quesito, richiama la disciplina della trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (DTA) prevista dai co. 55-57 del citato art. 2. Di particolare rilevanza per i fini che qui interessano è il co. 57 che disciplina le regole di utilizzo del credito di imposta derivante da tali ipotesi di trasformazione. Nello specifico, tale ultima disposizione prevede che
Pertanto, come chiarito nella C.M. 37/2012, esistono per il contribuente tre possibili alternative di utilizzo del credito. Se all'esito della trasformazione delle DTA in credito d'imposta via siano imposte da versare, il contribuente ha la facoltà di utilizzare lo stesso in compensazione orizzontale ovvero di cederlo infragruppo. In presenza di compensazione orizzontale, l’eventuale credito (qualora non utilizzato per intero nell’F24) che residua può essere chiesto a rimborso nella prima dichiarazione utile. Invece, in assenza di debiti fiscali e dell’intenzione di cederlo, l’importo totale del credito da DTA può essere chiesto a rimborso nella prima dichiarazione utile.
Le disposizioni applicabili che permettono la cessione dei crediti chiesti a rimborso in dichiarazione derivano dal criterio utilizzato. In mancanza di un divieto in tal senso, non si ravvisa un impedimento alla possibilità di cedere a terzi il credito chiesto a rimborso. In maniera analoga a quanto previsto per la cessione del credito infragruppo, l'acquisto dal terzo può avvenire solo al valore nominale.
Infine, l’Agenzia evidenzia che occorre tenere presente del fatto che i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti dagli stessi vantati verso quest’ultimo anche se non scaduti prima della dichiarazione di fallimento e, quindi, in presenza dei relativi presupposti, l’Agenzia applicherà tale disposto normativo.