Con il Pronto Ordini n. 192 del 2022 in tema di accesso agli atti, il CNDCEC ricorda che il procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo e la qualità di esponente comporta in capo al medesimo la titolarità di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, come prescritto dall’art. 22, comma 1, lettera b, legge n. 241/1990.
La richiesta di accesso ai documenti, anche quella formulata dall’esponente, deve essere motivata, atteso che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dall’art. 24, comma 3.
L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza ed è operante in tutte le fasi del procedimento amministrativo, compresa quella preliminare all’apertura del procedimento disciplinare.
All’esponente, qualora presenti motivata richiesta, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990, il Consiglio di Disciplina dovrà consentire l’accesso, fornendo copia della documentazione presente nel fascicolo, posto che in tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 884 del 29 gennaio 2021.