Con il Provv. del 23/04/2024 l’Agenzia ha provveduto ad aggiornare i requisiti per l’accesso al cd. “regime premiale” per i soggetti tenuti all’applicazione degli ISA 2024.
Come noto, l’art. 9-bis, co. 11, del D.L. 50/2017, prevede una serie di benefici:
- per i “soggetti ISA”, e cioè:
- per i titolari di partita Iva (imprese o professionisti)
- che non presentano una causa di esclusione (a nulla rilevando se il modello vada comunque presentato “ai fini statistici”, come avviene, ad esempio, per le cd. Cause Covid”)
- che esercitano l'attività prevalente (cioè quella da cui hanno derivato i maggiori ricavi) per la quale sono stati elaborati gli ISA
- in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA (determinati anche per effetto di “adeguamento” dei componenti positivi)
- individuati da Provvedimenti dell’Agenzia Entrate
In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 del D.lgs. 1/2024, alle lettere da a) ad f) del c.11 dell’art. 9-bis è previsto:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
- €. 70.000 annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto9;
- e per un importo non superiore a €. 50.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a €. 70.000 annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30L. 724/1994;
- l’sclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (accertamento cd. “analitico-induttivo”)
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex. art. 43, c. 1, DPR 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, c. 1, DPR 633/1972 del DPR 633/1972;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 DPR 600/1973, , a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.