Quesiti28/07/2015IVA CESSIONE IMMOBILE E TERRENO EDIFICABILE DA PARTE DI IMPRESAUna impresa in liquidazione ha da cedere per la vendita i seguenti immobili/terreni:un immobile strumentale cat D1 e D7un immobile A3un terreno edificabileun terreno agricolo.Che regime iva, registro, ipotecaria e catastale , viene applicato in caso di cessione a:privatoimpresa - società immobiliareGrazieNon è chiarito se in relazione ai fabbricati citati l'impresa possa considerarsi il costruttore (anche su appalto attribuito a terzi) o meno. A tal fine: A) in caso positivo: per tutti i fabbricati (strumentali o abitativi) ) va obbligatoriamente applicata l'Iva in fattura (sia verso privati che verso soggetti passivi Iva) laddove la cessione intervenga entro 5 anni dalla ultimazione dei lavori ) per le cessioni effettuate oltre tale termine: a.1) il regime naturale quello dell'esenzione (ex art. 10 c. 8-bis per i fabbricati abitativi ed ex art. 10 c. 8-ter per quelli strumentali), con tutte le conseguenze in termini di prorata e rettifica dell'Iva detratta; per quanto riguarda l'imposta di registro occorre poi distinguere tra i fabbricati abitativi, per i quali si applica l'imposta di registro proporzionale (2 se si applica l'agevolazione prima casa; 9 in qualsiasi altro caso, ma comunque con un minimo di 1.000), mentre le ipocatastali sono fisse a 50 cadauna rispetto alla cessione di fabbricati strumentali per i quali l'imposta di registro è fissa di 200 (in quanto si applica l'alternatività prevista dall'art. 40 TUR - v.
Quesiti18/03/2015PROFESSIONISTA E CEDLa domanda è questa : vorrei delineare gli obblighi di un professionista ( intermediario fiscale) nei confronti di un ced ( srl) che opera solo in materia fiscale. Si specifica che il Professionista non è riconducibile al ced ( non è socio ecc.). 1) come fare l'adempimento antiriciclaggio ( occorre fare la valutazione dei clenti del ced o solo del cliente ced 2) come adempiere correttamente agli obblighi dell'intermediario fiscale ( dichiarazioni inviate , conservazione ecc. ). 3) Tali denunce ( redditi , iva , ecc. ) possono essere archiviate presso il ced o bisogna tenerle nello studio del professionista 4) Se succede qualche problematica ( cartelle, richieste documenti Agenzia ecc. ) in quanto il Professionista non ha rapporti diretti con la clientela ma solo con il Cedcome regolare il rapporto con il Ced per eventuali responsabilità nei confronti della clientela ( in pratica il Professionista elabora la denuncia dei redditi su dati forniti dal Ced : in caso di ispezioni come si salvaguardia il Professionista) GrazieIn relazione a quanto richiesto si risponde come segue. 1) Al fine di evitare inutili duplicazioni delle procedure, l'art. 30 Dlgs 231/07 ha previsto casi specifici in cui il professionista può avvalersi dell’adeguata verifica già effettuata da terzi, ferma restando la propria responsabilità personale per l’assolvimento dei relativi obblighi.
Quesiti04/03/2015IVA COMUNITARIAGentile Dottore, La societa' Amazon (società lussemburghese) ha rimesso l'allegata fattura al ns.cliente Soprafan srl, relativamente a commissioni al venditore per utilizzo del sito internet, nella fattura viene esposta l'iva, la ns.cliente come deve comportarsi: - puo' detrarsi l'iva - deve integrare la fattura - revarse charge - deve inviare il modello intrastat La ringrazio fin da ora per la collaborazione,porgo cordiali saluti La fattura di Amazon è sbagliata, considerato che applica l'Iva (italiana) in fattura. Tutto ciò discende molto probabilmente dal fatto che non ha inquadrato il committente quale soggetto passivo Iva, essendo invece stato assimilato ad un soggetto privato (solo in tale situazione, infatti, la partita Iva aperta in Italia tramite identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale può fatturare con Iva, dovendosi in tutti gli altri casi fatturare in esclusione da Iva dovendo la controparte assolvere l'Iva tramite reverse charge).
Quesiti16/02/2015separazione attività soggetta iva ed esenteUna società nostra cliente, con il medesimo codice di attività,- concede in locazione stagionalmente ed in forma imprenditoriale unità abitative ammobiliate ad uso turistico (ai sensi della legge regionale del Veneto) con servizi accessori (luce, gas pulizie appartamento, ecc.) assimilando tale attività a prestazioni alberghiere con applicazione al Iva 10.- Concede in locazione ad una banca, dal 01.01.2015, un immobile in esenzione IvaSi chiede- Conferma di poter optare per la separazione delle attività ex art. 36 comma 3 del DPR 633/72.- Necessita tenere due sezionali ai fini Iva riferiti alle due attività, imponibile ed esente- L’opzione va’ fatta nella dichiarazione annuale Iva successiva, ossia nel 2016 in base al comportamento concludente della società Si ringrazia anticipatamente per le risposte fornite. Rispettivamente si risponde: 1) La contabilità separata è certamente applicabile (sarebbe applicabile anche laddove la prima attività non si configurasse quale attività alberghiera, ma di locazione immobiliare, considerato che si verterebbe nell'ambito di una locazione di unità abitative e l'opzione per la contabilità separata rispetto alla locazione di unità commerciali è ammessa a partire dal 2012). 2) Non si tratta di "sezionali Iva", nel senso che questi ultimi presuppongono una liquidazione Iva unitaria sul registro riepilogativo.
Quesiti12/02/2015Nota accredito Iva si Iva noBuongiorno dott. Cirrincione, ho il seguente quesito: Una società Alfa Srl nel corso del 2014 vende merce a Beta Srl (Imponibile Iva 22).Nel 2015, poichè Beta ha raggiunto il fatturato prestabilito, Alfa Srl emette una nota di accredito nei confronti di Beta srl per sconti concordati.Alfa srl per il 2015 però ha ricevuto una dichiarazione d'intento da Beta in quanto esportatore abituale.Quesito: La nota di accredito può essere emessa con l'articolo 8 (avendo ricevuto la dichiarazione di intento) oppure siccome le fatture di vendita 2014 erano con IVA, anche la nota di accredito va con IVAGrato per una risposta, distinti salutiCome definitivamente chiarito dall'Agenzia delle Entrate nelle RM 120/2004 e RM 36/2008, gli sconti "quantitativi" (c'è riconosciuti al supero di un determinato volume di acquisti) costituiscono ai fini Iva delle variazione in diminuzione dell'imponibile (ai fini dei redditi un minor ricavo per chi la emette), trovando dunque applicazione l'art. 26 Dpr 633/72.