Fisco passo per passo 28/12/2016ASD: per il regime agevolato limite dei ricavi a 400.000 euroLa Legge di bilancio per il 2017 ha previsto che ai fini dell’ingresso/permanenza nel regime agevolato di cui alla Legge n. 398/91 si applichi il limite di euro 400.000 riferito al totale dei proventi (ricavi, sopravvenienze attive e contributi pubblici dell’attività commerciale; sono escluse le plusvalenze) derivanti dall’attività commerciale. Il regime agevolato prevede: IVA determinazione forfetaria dell’IVA da versare Ai fini della determinazione dell’IVA, relativamente ai proventi commerciali, sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 74, c. 6, DPR 633/72, ossia la forfettizzazione della detrazione pari al 50 dell’IVA a debito relativa alle operazioni imponibili (50 per le prestazioni di sponsorizzazione, 1/3 per le cessioni/concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica) REDDITI determinazione forfetaria del reddito imponibile ai fini IRES (e IRAP): - applicando ai proventi commerciali il coefficiente di redditività del 3; - considerando altresì le plusvalenze patrimoniali (interamente tassate).
Fisco passo per passo 28/12/2016Scomputo ritenute: possibile adottare il principio di cassa fino alla presentazione di UNICOIl Decreto fiscale, nel modificare l'art. 22 lett. c) Tuir e l’art. 25-bis Dpr 600/73 (ritenute sulle provvigioni), semplifica la disciplina dello scomputo delle ritenute d'acconto (e sui redditi sottoposti a tassazione separata) in relazione ai redditi tassati per competenza. La previgente normativa – In base alla previgente normativa, la ritenuta: doveva seguire il reddito su cui era stata effettuata (si applicava, cioè, una sorta di competenza) purché il prelievo alla fonte fosse avvenuto prima della presentazione del relativo Unico; in caso contrario, la ritenuta si scomputava nel periodo d’imposta in cui veniva effettuata.
Il Caso 28/12/2016Integrativa a favore: nel quadro VN l’indicazione del maggior credito IVAL’articolo 5 del Decreto Fiscale ha ampliato la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore entro gli stessi termini previsti per l’invio della dichiarazione integrativa a sfavore (cioè entro i termini di prescrizione dell’annualità) sia ai fini sia dei redditi/Irap/770 (art. 2 c. 8 e 8-bis Dpr 633/72) che, in modo del tutto omogeneo, ai fini Iva (art. 8 commi da 6-bis a 6-quater Dpr 322/98) disciplinandone le modalità di utilizzo del credito in essa riveniente. Nel disciplinare tale ultimo aspetto, sebbene il Legislatore utilizzi distinte previsioni normative, si prevede un meccanismo applicativo analogo: sia per le imposte sui redditi, l’IRAP ed i sostituti d’imposta che per l’IVA (aggiungendo un nuovo comma 6-ter all’art. 8 Dpr 322/1988) distinguendo a seconda che la dichiarazione integrativa sia presentata: entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo L’utilizzo del credito - Viene fatta una distinzione a seconda che la dichiarazione integrativa sia presentata: nel termine breve (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo): si potrà utilizzare il credito IVA emergente dalla dichiarazione integrativa secondo le modalità ordinarie nel termine lungo (oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo ed entro il termine di decadenza del potere di accertamento): il credito emergente può essere utilizzato in compensazione in F24 per eseguire il versamento: in generale: di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa in deroga: anche di debiti maturati precedentemente (in sostanza, non si applica il limite) se la correzione attiene alla errata applicazione del principio di competenza Maturazione del debito: si ritiene che l’utilizzo del credito sia limitato a compensare debiti sorti nel periodo d’imposta post dichiarazione integrativa.
Notizie Flash 27/12/2016Forfettari: pronti i codici tributo per il versamento parziale delle somme da comunicazioni di irregolaritàCon la Risoluzione 122/E del 27.12.2016, l’Amministrazione Finanziaria ha istituito i codici tributo per permettere il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Nello specifico detti codici tributo consentono al destinatario di una comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi (articolo 36-bis, Dpr 600/1973), di non pagare per intero quanto indicato nell'avviso ricevuto in relazione all'imposta sostitutiva sul nuovo regime forfetario per professionisti e imprese "di ridotte dimensioni" (articolo 1, comma 64, legge 190/2014).
Notizie Flash 27/12/2016Gli accordi di consolidamento permettono di stabilire criteri alternativi di utilizzo delle perditeCon la Risoluzione 121/E del 27.12.2016, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che non risulta possibile riconoscere a ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo il diritto alla prededuzione delle perdite in passato trasferite alla fiscal unit e non ancora utilizzate, nell’eventualità in cui in un successivo periodo d’imposta la stessa società trasferisse un imponibile positivo. Tuttavia, attraverso opportuni accordi di consolidamento, la consolidante e le consolidate possono autonomamente individuare, nel rispetto dei limiti normativi esistenti, criteri di utilizzo delle perdite che consentano di giungere allo stesso risultato.
L’evoluzione della Giurisprudenza 27/12/2016Professionista responsabile anche per le questione che esulano dalle proprie competenzeCon la sentenza n. 13007 del 23/06/2016, la Cassazione ha stabilito che, nell’ambito dell’attività di consulenza affidata ad un professionista, il dovere di diligenza impone anche l’obbligo di individuare le questioni che esulano dalla propria competenza professionale. Pertanto, le informazioni da rilasciare al cliente devono riguardare anche i limiti della propria competenza e tutti gli elementi e i dati che consentano al cliente di prendere decisioni autonome, con la possibilità di rivolgersi eventualmente ad altro professionista.
Notizie Flash 27/12/2016SuccessioniOnLine: pronto l’applicativo per effettuare le successioni con un clickDal 23 gennaio 2017 i contribuenti potranno presentare la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali direttamente online, grazie ai servizi telematici delle Entrate. Per farlo, basta utilizzare l’applicativo disponibile sul sito internet dell’Agenzia, installare sulla propria postazione di lavoro il software di compilazione (in modalità stand alone) SuccessioniOnLine, compilare il file, allegare i documenti, salvare, accedere ai servizi telematici ed inviare.