Quesiti26/11/2018Affitto di azienda diventato poi cessione azienda poi ...Buongiorno Acquisisco da poco una realtà come sotto descritta e non so come gestirla. Ditta individuale: - nel dicembre 2017 stipula atto di affitto di azienda per la conduzione in affitto di azienda di un ristorante per la somma di 4 mila mese; - nell'aprile 2018, preso consapevolezza che il ristorante reagisce bene, decidono (d'accordo locatore e locatario), inosservanti del contratto di affitto di azienda, di sospendere il pagamento dell'affitto mensile (4 mila mese), firmare preliminare di acquisto di azienda per 250 mila scambiarsi assegno a titolo di caparra e da li in avanti procedere con pagamenti da 2 mila euro mese per acconto sulla cessione da stipularsi entro il 31/12 e non più per affitto (dimenticato da tutti) - a novembre 18 il conduttore, per sue valutazioni personali, decide di non procedere lui all'acquisto del locale, bensì farlo acquistare al figlio (il cui unico pregio è l'avere una fedina fiscale intonsa).
Quesiti21/11/2018Perizi di stima giurataConsulente del lavoro, iscritto al registro dei revisore dei conti nella sezione inattivi e in regola con i crediti formativi dei consulenti del lavoro, il quale ha l'incarico per la tenuta della contabilità di un sas , puo' redigere una perizia di stima giurata ( a valori contabili con un patrimonio di circa eruo 35.000,00) per la trasformazione societaria della stessa in srl L'art. 2465 cc dispone che il soggetto che conferisce beni "in natura" deve presentare la relazione giurata di un revisore legale (o di una società di revisione legale) iscritto nell'apposito registro. Il comma 2 dell'art. 2500-ter cc, poi, relativo alla trasformazione societaria, prevede l'applicazione della precedente disposizione (quella sul conferimento) nel caso di trasformazione progressiva (da società di persone in società di capitale); pertanto anche in questo caso l'esperto deve essere un revisore legale.
Quesiti19/11/2018Fusione - incorporata e incorporanteUna srl nostra cliente (il cui bilancio andava dall’1.10.2017 al 30.09.2018) è stata incorporata in altra srl con deliberazioni da parte delle assemblee dei soci dell’8.8.2018, con indicazione nell’atto di fusione del 26.9.2018 che gli effetti giuridici e contabili decorrono dalla data di iscrizione prevista dall’art. 2504 c.c. e che a partire dalla data di efficacia della fusione la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporata, con trasferimento dell’intero patrimonio netto della incorporante esistente alla data di fusione ad incremento del patrimonio netto della incorporante con iscrizione quale riserva da fusione . L’atto di fusione è stato depositato ed iscritto nel registro delle imprese in data 5.10.2018 per cui gli effetti della fusione decorrono da tale data e, pertanto, sempre a partire da tale data, la società incorporata si estingue e i loro diritti e obblighi sono assunti dalla società incorporante.
Quesiti10/11/2018Cessione quota societa’ di persone art 68 tuidGentilissimi Cessione quota societa’ di persone art 68 tuir Snc in ordinaria esistente dal 1989 con socio IL PADRE al 33 del cap sociale Nel 2000 IL PADRE con atto di donazione cede una quota al FIGLIO in atto valori dichiarati quota nominale capitale sociale 6972 e ai fini fiscali 57961 (b) (chiaramente non interessato il quadro T) Nel 2011 il figlio acquista una quota da altro socio per nominali 6972 al prezzo convenuto di 49579 (a) Nel 2011 con atto di cessione quota cede nominale quota sociale 1549 al corrispettivo di 25000 (c) da corrispondere entro il 2021;la somma non e’ stata corrisposta ed il notaio si appresta ad effettuare una rinuncia da parte del Padre come donazione indiretta al figlio (chiaramente non interessato il quadro T) Il FIGLIO successivamente intende cedere il suo 50 a favore di un socio Domanda 1-art 68 comma 6 nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante quindi la determinazione del costo della partecipazione da parte del FIGLIO deve considerare oltre all’effettivo costo sostenuto di 49579 per acquisto oneroso (a) anche il valore del costo del donante di (b)per donazione quindi non 57961 e neanche la nominale quota di capitale sociale 6972 ma il costo sostenuto dal Padre nei diversi acquisti meno le diverse cessioni dal 1989 ad oggiabbastanza complesso .Stessa modalita’ per la rinuncia-donazione nel caso (c) e’ giusto 2-trattandosi di una vecchia snc transitata in piu’ di uno studio commerciale non riscendo a ricostruire : 1-redditi imputati fiscalmente in quadro H al socio FIGLIO cedente dal 2000 al 2006 2-gli esatti versamenti in conto capitale o fondo perduto imputabili al socio FIGLIO 3-utili effettivamente distribuiti al socio FIGLIO fino alla concorrenza degli utili imputati Se si omette il calcolo 1 che aumenta il costo, 2 che aumenta il costo, 3 che diminuisce il costo: e’ di fatto una operazione pro fisco 4-la societa’ opera in un vecchio immobile che in bilancio ha un residuo valore molto inferiore al valore corrente/omi ;se i soci concordano un prezzo di cessione quota inferiore al valore attuale del solo immobile non essendoci una imposizione diretta sul valore normale eventualmente l’agenzia puo ritenere esempio una donazione simulata con i limiti di tale imposta ma non incide su accertamento irpef prezzo vendita quadro T giustone rilevano nella cessione quota la presenza di fondi in sospensione di imposta PNIC per acquisto di immobile ex art 55 del 597 ; non penso rilevante art 67 1 bis 917/86 in questo caso il socio cede tutta la sua quota;il notaio mi ha accennato alla esenzione nei 5 anni ma qui non c’e’ un passaggio generazionale sia il padre che figlio escono dalla societa’. dottore tutte queste domande anche perche non son riuscito a trovare nelle librerie un testo completo sull'argomento o magari uno vostra bella circolare grazie grazie grazie Premesso che trovo sempre una certa difficoltà a comprendere i Suoi quesiti, in relazione a quanto prospettato, si risponde rispettivamente come segue. 1) La risposta è positiva: il costo fiscalmente riconosciuto della quota ceduta dal figlio è costituito: a) quale valore iniziale: ) alla somma del costo storico della quota acquistata (. 49.579) ) unitamente al costo storico in capo al padre donante (il concetto si deve ritenere esteso alla donazione indiretta, proprio in ragione del fatto che una disposizione antielusiva come quella contenuta nell'art. 68 Tuir non può essere elusa tramite la stipula di un contratto che solo formalmente è a titolo oneroso, ma che si sostanzia in una donazione effettiva) b) cui vanno poi sommate/sottratte le variazioni intervenute nel tempo, riferite ai redditi imputati/perdite fiscali imputate al figlio, al netto degli utili distribuiti a quest'ultimo (ed al lordo di eventuali versamenti a fondo perduto da questi effettuati). 2) e 3) E' corretto quanto indicato. In presenza di una contabilità ordinaria (o, comunque, della ricostruzione di uno Stato patrimoniale) che evidenzi l'assenza di riserve di utili, l'assunzione del costo storico di fatto sottostima il costo fiscale della partecipazione del socio.
Quesiti25/10/2018Trasformazione societaria e abuso del dirittoUna sas che svolge attività di produzione e commercio all'ingrosso di materie plastiche, i cui unici soci sono marito e moglie, con 30 dipendenti, ricavi superiori ai 6 milioni di euro e reddito di circa 500 mila euro, avrebbe in programma la trasformazione in srl (non trasparente), motivata dalla necessità di dotarsi di una struttura societaria più adeguata, anche in previsione del passaggio generazionale (donazione ai figli o patti di famiglia) o cessione di quote. Tale operazione di trasformazione potrebbe essere contestata come "elusiva" per abuso del diritto, in riferimento alla diversa tassazione delle società di persone rispetto a quella delle società di capitali Quali potrebbero essere altre "valide ragioni economiche" per giustificare la trasformazione In via preliminare va osservato che le disposizioni antiabuso (introdotte dallo Statuto del contribuente) trovano applicazione nel solo caso in cui vi siano un susseguirsi di operazioni senza che vi siano delle valide ragioni economiche, mentre non possono mai a tenere ad una singola operazione straordinaria.
Quesiti08/10/2018Cessione d'azienda e debitiBuongiorno, il quesito è il seguente: stipulando un contratto di cessione d'azienda, dove si indica esplicitamente che tutti i debiti e i crediti esistenti rimarranno in capo al venditore e non verranno quindi trasferiti al compratore, c'è la possibilità che qualche creditore possa rivolgersi all'acquirente, non essendo stato soddisfatto dalla parte venditrice In relazione ai debiti nei confronti dei dipendenti, nonostante vengano esclusi con specifica dicitura in atto di cessione d'azienda, nasce comunque una co-responsabilità per i debiti accumulati fino alla data della cessione verso i dipendenti E per quelli sorti in seguito alla cessione d'azienda Con riguardo invece all'Erario Riporto l'articolo che mi ha fatto sorgere il dubbio della responsabilità solidale per debiti tributari: https://www.ecnews.it/cessione-dazienda-resposabilita-per-debiti-tributari/ Grazie in anticipo della disponibilità. L’art. 2560 regola la responsabilità per debiti tra cedente e acquirente.