Pillole Operative 21/10/2020Bonus mobili - Spese per l'arredo di immobili ristrutturatiFISCALE Pag. 1/3 SPESE PER L’ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI (BONUS MOBILI) L’art. 16, co. 2, D.L. 69/2013 prevede la possibilità per i contribuenti privati: che fruiscono della detrazione di cui all’art. 16-bis TUIR per recupero del patrimonio edilizio di fruire di una detrazione del 50 per l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero. Chiarimenti sono stati forniti, da ultimo, dalla C.M. 13/2019 e Risposta n. 265/2019.
Pillole Operative 06/07/2020Spese per abbonamento al trasporto pubblicoFISCALE Pag. 1/7 ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO - DETRAZIONE L’art. 15, co. 1, lett. i-decies), e co. 2, del TUIR, disciplinano la detrazione, nella misura del 19, relativa alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250. Le spese in esame sono contraddistinte in dichiarazione con il cod. 40 da indicare nel: Mod. 730/2020: nei righi E8-E10; Mod.
Pillole Operative 06/07/2020Spese di istruzioneFISCALE Pag. 1/7 DETRAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUZIONE L’art. 15, co. 1, lett. e) e e-bis), del TUIR, disciplina la detrazione relativa alle spese di istruzione universitaria e non universitaria che risulta contraddistinda dai seguenti codici: codice 12: spese di istruzione non universitaria; codice 13: spese di istruzione universitaria. SPESE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA Le spese di istruzione non universitaria per le quali spetta la detrazione nella misura del 19 sono quelle sostenute per la frequenza della scuola secondaria di 2 grado nonché quelle delle scuole dell’infanzia e del 1 ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione ex art. 1 della L. 62/2000, costituito da scuole statali e paritarie private e degli enti locali.
Pillole Operative 06/07/2020Regime forfettario - Requisiti di accesso e permanenzaFISCALE Pag. 1/7 REGIME FORFETTARIO Il regime dei contribuenti forfetari è disciplinato dalla L. 190/2014, oggetto di modifiche e integrazioni ad opera della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e L. 160/2019 (legge di bilancio 2020). 9 Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) - (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67 REQUISITI DI ACCESSO L’applicazione del regime forfetario richiede i seguenti requisiti, come modificati dalla L. 160/2019, da possedere nell’anno precedente a quello accesso/permanenza nello stesso: conseguimento di ricavi/compensi non superiori ad 65.000; sostenimento di spese per un ammontare complesso non superiore ad 20.000 lordi per lavoro accessorio ex art. 70 del D.lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti/collaboratori di cui alle lett. c) e c-bis), co. 1, art. 50, del TUIR, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro ex art. 60 del TUIR (tale disposizione è stata ripristinata dalla L. 160/2019 con alcune modifiche). COMPENSI PER DIRITTI D’AUTORE La Riposta n. 517/2019 dell’Agenzia ha fornito i seguenti chiarimenti (in aggiunta a quelli della C.M. 9/2019) in merito ai proventi conseguiti a titolo di diritti d'autore se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta: concorrono alla verifica del limite di 65.000 per l'accesso/permanenza nel regime forfetario, circostanza che sussiste qualora gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo; i proventi a titolo di diritti d'autore conseguiti da un contribuente forfetario, qualora correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, saranno ridotti del 25 (o del 40 per i percipienti di età inferiore ai 35 anni) e tale importo sarà cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento previste dalla L. 190/2014, al fine di applicare al totale l'imposta sostitutiva.
Pillole Operative 06/07/2020Locazioni breviFISCALE Pag. 1/7 LOCAZIONI BREVI L’art. 4 del D.L. 50/2017 ha introdotto, con decorrenza dall’1/06/2017, una specifica disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. DURATA: il termine di 30 gg va considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; stipulazione nell’anno di più contratti tra le stesse parti: in tal caso, occorre considerare ogni singolo contratto; tuttavia, nel caso in cui la durata delle locazioni sia nel complesso superiore a 30 gg vanno effettuati gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.
Pillole Operative 10/03/2020Regime forfetarioFISCALE Pag. 1/3 REGIME FORFETARIO 8 9 SETTORI E CODICI ATECO Coefficiente di redditività Gruppo di settore Codici attività 2007 Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) 40 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 54 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 86 Intermediari del commercio 46.1 62 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40 Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) 78 istruzione, servizi finanziari ed assicurativi – (85) – (86 – 87 – 88) Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) - (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 67 REQUISITI DI ACCESSO L’applicazione del regime forfetario richiede i seguenti requisiti, come modificati dalla L. 160/2019, da possedere nell’anno precedente a quello accesso/permanenza nello stesso: conseguimento di ricavi/compensi non superiori ad 65.000; sostenimento di spese per un ammontare complesso non superiore ad 20.000 lordi per lavoro accessorio ex art. 70 del D.lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti/collaboratori di cui alle lett. c) e c-bis), co. 1, art. 50, del TUIR, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro ex art. 60 del TUIR (tale disposizione è stata ripristinata dalla L. 160/2019 con alcune modifiche). COMPENSI PER DIRITTI D’AUTORE La Riposta n. 517/2019 dell’Agenzia ha fornito i seguenti chiarimenti (in aggiunta a quelli della C.M. 9/2019) in merito ai proventi conseguiti a titolo di diritti d'autore se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta: concorrono alla verifica del limite di 65.000 per l'accesso/permanenza nel regime forfetario, circostanza che sussiste qualora gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo; i proventi a titolo di diritti d'autore conseguiti da un contribuente forfetario, qualora correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, saranno ridotti del 25 (o del 40 per i percipienti di età inferiore ai 35 anni) e tale importo sarà cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento previste dalla L. 190/2014, al fine di applicare al totale l'imposta sostitutiva.
Pillole Operative 10/03/2020CU 2020 – Redditi di lavoro autonomoFISCALE Pag. 1/3 CU 2020 – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO S.O.n.62.3 RIPRODUZIONE VIETATA Il Provv. 15/01/2020 ha approvato il Mod. CU 2020 e le relative istruzioni (aggiornate al 14/02/2020), dove riportare, tra l’altro, i dati fiscali e previdenziali delle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, in relazione ai quali si assiste alle novità in merito alla compilazione della Sez.
Pillole Operative 28/01/2020Accantonamento rischi su creditiCONTABILITÀ Pag. 1/4 ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI L’articolo 2426, comma 1, punto 8, C.c., come modificato dal D.Lgs. n. 139/2015, dispone che: Si noti che il punto 8) sopra citato implica la necessità di attualizzare i crediti e i debiti che, al momento della loro rilevazione iniziale, non sono produttivi di interesse (fattore temporale). VALUTAZIONE DEI CREDITI PER I SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO ORDINARIO Per i soggetti che redigono il bilancio ordinario il criterio dell’articolo 2426, comma 8 sopraesposto va utilizzato per la valutazione: sia dei crediti iscritti tra l’attivo circolante (SP C.II) sia per quelli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (SP CIII.2).