Quesiti27/01/2020Bonus ristrutturazioniIn data 24 giugno 2019: ) il comune di Trento rilascia permesso di costruire (lp 15/2015), relativo a lavori di demolizione e ricostruzione edificio con ampliamento e bonus volumetrico sulla pp. ff. 699,740,741,742 e in p. ed. 114 nel comune catastale di Cadine ) l'immobile da demolire cat. A/11 classe 1 (consistenza vani 2,5) ha un volume di 180 mc che diventeranno 380 mc (60 mq diventeranno 126 (mq; due casette a schiera da 63 cd.).
Quesiti21/02/2020Societa immobiliare e immobile strumentalebuongiorno, una snc immobiliare è composta dal socio A e dal socio B al 50 e ha per oggetto l’attività di locazione di beni immobili propri e di sub-locazione. la società è proprietaria di un unico immobile strumentale (Cat. C/3) dato in locazione al socio B il quale a sua volta vi esercita un’attività artigiana di autoriparazioni nella forma di ditta individuale. il socio A intende uscire dalla società immobiliare e il socio B è disponibile a rilevarne la quota allo scopo di diventare l’unico proprietario dell’immobile dove esercitare l' attività. precisando che la CCIAA non riconosce l’attività immobiliare svolta in forma di ditta individuale, si chiede quale, a vostro avviso, può essere la soluzione migliore anche dal punto di vista economico, affinché il socio B diventi proprietario del 100 dell’immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività artigiana di cui sopra. grazie Il bene risulta essere inserito nell'ambito dell'attività d'impresa gestita in forma collettiva (società).
Quesiti05/03/2020Valutazione avviamentoBuonasera relativamente alla valutazione dell'avviamento di un' attività di bar/trattoria con rivendita di tabacchi, lotto e lotteria, ove la sola parte ristorazione sempre in negativo per 3 anni e invece la parte aggi da tabacchi e lotto/lotteria in attivo, con risultato complessivo di un piccolo utile, dovendo vendere l'attività , per evitare accertamenti da parte dell'agenzia delle entrate quale parametro è meglio usare il solito calcolo basato sulla percentuale di redditività dato dalla media dei 3 anni sul risultato complessivo (ovvero sul piccolo utile), o la moltiplicazione della media dei 3 anni dell'aggio per 1,8/2,5 (cifre ricavate da vari siti che trattano vendite di tabacchi ) valutanto 0 la parte bar/ristorante Grazie per la risposta, auguro buona continuazione Secondo l'interpretazione della Cassazione n. 25448 del 2018 : Ai fini del calcolo del valore dell’avviamento commerciale, quale parte del corrispettivo di cessione di azienda, per la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro – secondo il disposto del DPR 26 aprile 1986, n. 131, articolo 51 e del DPR31 luglio 1996, n. 460, articolo 2, comma 4, quest’ultima avente la funzione di fungere da parametro minimo per il relativo calcolo – dovra’ applicarsi la percentuale di redditivita’, nella misura ritenuta congrua dal giudice del merito, parametrata alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati, o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui e’ intervenuto il trasferimento, applicando di seguito il moltiplicatore previsto dall’articolo 2, comma 4, citato. Ha avvallato la tesi della Ctr, cioè ...con accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità, ha verificato che nell'atto di cessione di azienda le parti hanno ritenuto di considerare anche gli aggi relativi al tabacco ed al gioco del Lotto, ed in conformità ai principi sopra espressi, ha ritenuto che la relativa valutazione possa concorrere a determinare la redditività dell'impresa ceduta.
Quesiti30/03/2020Liquidazione SNCUna società di persone in regime semplificato, nell'anno 2019 ha avuto due periodi, il primo periodo è ordinario e va dal 01/01/2019 al 04/07/2019, il 05/07/2019 è stata messa in liquidazione sino alla chiusura al 25/07/2019, le domande sono le seguenti: La società deve presentare due dichiarazione dei redditi, la prima utilizzando il modello Unico Soc.Per.2019 dove andrà il periodo ante liquidazione, mentre nel periodo post liquidazione devo utilizzare Unico Soc.Pers.2020 Per i soci quale modello devo utilizzare La società nel periodo post liquidazione ha dato in assegnazione ai soci i beni della società tra cui un terreno edificabile che è stato assegnato al valore di acquisto, di conseguenza non ha generato nessuna plusvalenza, è corretto Il reddito d'impresa e la plusvalenza che scaturirà dalle dichiarazioni andrà imputato ad ogni singolo socio, il reddito d'impresa nel quadro H e la plusvalenza nel quadro RM, tassazione separata La dichiarazione Ive ed Irap è unica per entrambi i periodi Quali modelli devo utilizzare In relazione a quanto prospettato, occorre rilevare quanto segue: 1) La risposta è negativa. In entrambi i casi non vi è un periodo che chiude al 31/12/2019 e, pertanto, entrambi i periodi vanno presentati sul modello "vecchio" (Redditi SP 2019); stesso concetto vale per il modello Irap, mentre la dichiarazione Iva non può che essere il modello "nuovo" (la liquidazione non spetta alcun periodo Iva, ovviamente). 2) Trattandosi di "assegnazione" ai soci, questa deve avvenire al "valore normale" che: ) ai fini Iva: corrisponde al valore "di acquisto", ex art. 13 c. 2 lett. c) Dpr 633/72 ) ai fini redditi: corrisponde al valore "di mercato", ex art. 9 Tuir; dunque nel solo caso in cui questo si possa ritenere coincidente col costo fiscalmente riconosciuto si potrà correttamente sostenere che non vi sia alcuna plusvalenza in capo alla società. 3) L'impostazione non è corretta.
Quesiti18/06/2020Contributo a fondo perduto art. 25 DL 34/2020Salve, In riferimento all'art. 25 del dl 34/2020 per chiedere delucidazioni in merito ad alcuni casi particolari come segue: - Attività in regime forfettario con la sola partita iva aperta a febbraio 2020 senza iscrizione in camera di commercio ha diritto al contributo - Società di capitali attive ante 31/12/2018 che non ci sono ricavi 2019 e 2020 sino ad aprile compreso possono presentare richiesta di contributo - Attività con partita iva e iscrizione in camera di commercio inattive avviate successivamente al 01/01/2019 possono beneficiare del contributo a fondo perduto Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità in relazione a quanto prospettato: 1) la risposta è positiva (si presume si tratti di un professionista; in caso contrario, scatta l'obbligo di iscrizione della sezione speciale del Registro imprese, anche se ai fini del contributo si ritiene sufficiente, comunque, la apertura della P.Iva) 2) Il contributo non spetta. Infatti, il decremento del "fatturato/corrispettivi": ) in genrale è un requisito indispensabile ) con l'unica eccezione costituita dai soggetti in attività solo dal 1/01/2019, nonchè per i soggetti passivi iva con domicilio/sede in un comune "sinistrato" al 31/01/2020; solo per questi, in presenza di una base di calcolo "a zero", spetta il contributo minimo. 3) La risposta e' positiva (solo l'avvio dell'attività post 30/04/2020 esclude dal contributo).
Quesiti31/08/2020Successione aziendain data 05/06/2020 è deceduta una contribuente titolare di ditta individuale,detentrice solo un bene immobile strumentale,avendo cessato ogni attività ed iscrizione agli enti,per malattia.in tempi non sospetti,avevo proposto di procedere con l'estromissione aziendale del bene immobile,e versare l'8 di imposta,ma senza accettare qesta possibilità. oggi gli eredi,che non intendono procedere alla continuazione dell'impresa,possono non applicare l'iva (bene detenuto dal de cuis da più di cinque anni) sul passaggio del benea loro stessi come persone fisiche e la plusvalenza è in capo a loro Nel ricorso delle condizioni di cui al decreto iva, oggi gli eredi, che non intendono procedere alla continuazione dell'impresa, possono certamente non applicare l'iva sulla estromissione; la eventuale plusvalenza è sicuramente in capo a loro. Buon lavoro