Fisco passo per passo 07/03/2022DL Milleproroghe - modifiche al Fondo di garanzia PMINel corso dell'iter di conversione del DL Milleproroghe, vengono apportate delle modifiche alla Legge di bilancio 2022 relative alla disciplina sull’operatività del Fondo di garanzia PMI. Legge di bilancio 2022, art. 1, co. 55 ante modifica a decorrere dall’1/07/2022 e fino al 31/12/2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni generali per l’amministrazione del Fondo di garanzia allegate al D.M. 12/02/2019, fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione (disposizione non modificata); le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di detto modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 dell’importo della stessa operazione finanziaria (disposizione modificata); con riguardo alla riassicurazione, la suddetta misura massima del 60 è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante, come previsto dal co. 3, art. 7, del D.M. 6/03/2017; restano ferme le maggiori coperture previste da detto D.M. 6/03/2017 in relazione a particolari tipologie di beneficiari (disposizione parzialmente modificata). post modifica A decorrere dall’1/07/2022 fino al 31/12/2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal D.M. 6/03/2017, la garanzia del Fondo è concessa per esigenze: diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al suddetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello; in relazione alla riassicurazione, la suddetta misura massima del 60 è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dal co. 3, art. 7, del citato D.M. 6/03/2017; connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, a prescindere dalla fascia di appartenenza di cui al suddetto modello di valutazione.
Fisco passo per passo 03/03/2022Dl Milleproroghe - tardiva o errata trasmissione CU 2015 - 2017 senza sanzioniL'art, 3, c. 5-bis, della DL Milleproroghe post conversione prevede che: nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017; non si fa luogo all'applicazione della vigente sanzione (. 100 euro con un massimo di . 50.000 per sostituto d'imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori) Viene aggiunta all’art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta) del DPR 322/1998 la disposizione secondo la quale: nei casi di tardiva o errata trasmissione delle CU relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione (di 100 con un massimo di 50.000 per sostituto d’imposta). CONDIZIONE INAPPLICABILITA’ SANZIONI Nota: Trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31/12 del 2 anno successivo al ttermine di cui al 1 periodo del co. 6-quinquies (16/03 dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e valori).
Fisco passo per passo 03/03/2022DL Milleproroghe - decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubblicheCon l’introduzione del c. 28-ter, nell’art. 1 del DL 228/2021 è stata prorogata: dall’01/01/2022 al 01/07/2022 il termine a partire dal quale è possibile applicare le sanzioni per l’inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021 relativi a sovv. e contributi ricevuti nel 2020 (obblighi sanciti dall’art. 1, c. 125-129, L. 124/2021 – Legge sul mercato e sulla concorrenza – oggetto di modifica ad opera del DL 34/2019). OBBLIGHI PREVISTI Si prevede: a partire dall’esercizio finanziario 2018; a carico di associazioni e imprese; l’obbligo di pubblicazione: entro il 30/06 di ogni anno delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.
Fisco passo per passo 02/03/2022DL Milleproroghe: nuove disposizioni antiriciclaggioNel corso dell’iter di conversione del DL Milleproroghe sono state introdotte disposizioni antiriciclaggio, con particolare riferimento: alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari e degli altri soggetti obbligati a svolgere tali adempimenti; l’identificazione di una nuova fattispecie al ricorrere della quale l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente. ANTIRICICLAGGIO ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA NUOVA FATTISPECIE PER ASSOLVIMENTO OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il loro contenuto e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati; i dati identificativi dei segnalanti non possono inserirsi nel fascicolo del PM né in quello per il dibattimento, né possono rivelarsi, salvo che ciò risulti indispensabile per l'accertamento dei reati per i quali si procede.
Fisco passo per passo 02/03/2022DL Milleproroghe - IRAP sospesa e non versata: scadenza al 30/06/2022Nel corso dell'iter di conversione del DL Milleproroghe (DL 228/2021 conv. con L. 15/2022) è stata disposto la proroga al 30 giugno 2022 del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del D.L. n. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (articolo 20-bis). L’art. 24 del decreto Rilancio ha previsto che: le imprese, diverse da quelle di assicurazione, dagli intermediari finanziari e dalle imprese di partecipazione con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro riferito al periodo d’imposta 2019 (rectius, periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020) e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento: del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 fermo restando, comunque, il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste; della prima rata, pari al 40 (ovvero al 50 per i soggetti ISA), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020.
Fisco passo per passo 28/02/2022DL Milleproroghe: proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed entiL’arti. 3, c.1, del DL Milleproroghe post conversione: estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. disposte dall'art. 106 del DL 18/2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022. Per effetto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sono state apportate modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Fisco passo per passo 28/02/2022DL Milleproroghe: modifiche all'operatività del Fondo di garanzia PMI 2022L’articolo 3, ai commi 4-bis e 4-ter, del DL Milleproroghe post conversione ha modificato la disciplina sull’operatività del Fondo di garanzia PMI nell’anno 2022. Si premette che a legge di bilancio per il 2022 (l. n. 234/2021) ha prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI previsto dall’art. 13, c.1, del D.L. n. 23/2020 per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID e contestualmente ha disposto, nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 solo un parziale ripristino delle modalità operative ordinarie del Fondo, in una logica di graduale phasing out dal regime emergenziale (articolo 1, comma 55).
Fisco passo per passo 28/02/2022DL Milleproroghe: sterilizzazione perdite estesa al 2021L'art. 3, c. 1-ter, DL Milleproroghe post conversione (DL 228/2021) ha: esteso alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31/12/2021 la disciplina di sterilizzazione prevista in origine dal DL 23/2020. In sostanza, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).
Fisco passo per passo 26/02/2022DL Milleproroghe: sanzioni per obblighi relativi a dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’impostaL'art, 3, c. 5-bis, della legge di conversione del DL Milleproroghe stabilisce che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti dai soggetti obbligati alla ritenuta alla fonte per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della vigente sanzione (100 euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto d'imposta), se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori). Il nuovo comma 6-quinquies.1, inserito dal comma 5-bis in esame, stabilisce che: nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017 non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies (cento euro con un massimo di euro 50.000 per sostituto d'imposta) se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e valori).