Info Fisco 011 / 2422/01/2024Bonus edilizi dal 2024 - Il punto della situazioneA decorrere dal 1/01/2024, la detrazione del 110 (cd. superbonus, ex art. 119, DL 34/2020) è cessata per tutti i contribuenti, ad eccezione delle spese sostenute fino al 31/12/2025, alternativamente: su fabbricati danneggiati dagli eventi sismici dal 1/04/2009 in Comuni dichiarati in stato di emergenza o da ONLUS / APS / ODV con particolari requisiti che operano nel settore socio-sanitario/assistenziale. La detrazione spetta nella misura del 70 nel caso di spese sostenute: sulle parti comuni di edifici condominiali/interamente posseduti in caso di demolizione e ricostruzione di edifici condominiali/interamente posseduti per gli IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per le ONLUS / APS / ODV Per gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus, fino al 31/12/2024 si applicano le aliquote previgenti; si tratta degli interventi per ripristino del patrimonio immobiliare (50), Ecobonus / Sismabonus ed ecosismabonus ordinario (dal 50 all’85), Bonus mobili (50) e Bonus verde (36).
Info Fisco 012 / 2425/01/2024Gli sconti in contabilità – I nuovi orientamenti dell’OICL’OIC ha innovato i principi contabili nazionali attraverso l’introduzione dell’OIC n. 34 (Ricavi), che sostituisce le istruzioni connesse con la corretta rappresentazione in bilancio della voce A.1, CE, fino ad oggi disciplinata dall’OIC n. 15 (Crediti) e dall’OIC n 12. Con specifico riferimento agli sconti, l’utilizzo di tale termine, effettuato a tutt’oggi in maniera indistinta nei principi contabili nn. 12, 15 e 19, ha indotto l’OIC ad intervenire in maniera formale, aggiornando i suddetti principi allo scopo di realizzare un quadro sistematico della disciplina degli sconti, attraverso la realizzazione di un ulteriore documento (Emendamenti ai principi contabili OIC) la cui bozza è stata resa disponibile per la consultazione fino all’8 novembre 2023.
Info Fisco 016 / 2401/02/2024Credito IVA 2023 - Utilizzo in compensazioneLe regole per la compensazione orizzontale del credito annuale IVA anno 2023, inalterate rispetto all’anno scorso, si riassumono come segue: fino ad 5.000: la compensazione è libera, potendo essere effettuata senza attendere la presentazione del mod. Iva 2024 (dunque, fin dal 1/01/2024), che non deve essere obbligatoriamente vistato oltre 5.000: occorre distinguere i seguenti casi: in generale: è richiesta la preventiva presentazione del mod.
Info Fisco 017 / 2405/02/2024Modello Iva 2024 - Il credito iva 2023 a rimborsoIl contribuente, in alternativa all’utilizzo in compensazione del credito annuale IVA, può optare per la richiesta di rimborso, la quale: è ammessa solo in presenza di determinati requisiti (tra cui l’ingresso al regime forfettario dal 2024) necessita di apposita garanzia, salvo che per i rimborsi, alternativamente: d’importo non superiore a . 30.000 (. 50.000 se ricorre il requisito del punteggio Isa minimo: 8 sul periodo d’imposta 2023 o 8,5 quale media del punteggio sui periodi 2022 e 2023) in caso di contribuenti non a rischio che presentano il mod. Iva vistato, rilasciando le apposite dichiarazioni sostitutive di sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva.
Info Fisco 018 / 2406/02/2024Welfare Aziendale - I Fringe benefit 2024La legge di bilancio 2024 ha esteso al 2024 la deroga al regime di non imponibilità dei fringe benefit già in vigore nel 2023, con alcune modifiche. In particolare, per i lavoratori dipendenti/co.co.co., l’ordinario limite di . 258,23 per la non imponibilità del benefit in natura: viene elevato a 1.000 (incrementato a . 2.000 per i soggetti con figli a carico) da riferire, oltre al valore dei beni ceduti/servizi prestati ai lavoratori, anche alle somme erogate/rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale), come già nel 2023 delle spese relative alla prima casa per affitto o per gli interessi sul mutuo (novità dal 2024).