Info Flash Fiscali 002 / 2408/01/2024La nuova Irpef dal 2024Nell’ambito del Primo modulo della Riforma fiscale, approvato in via definitiva, è contenuta la revisione delle aliquote Irpef e delle detrazioni fiscali. In particolare, per il 2024, è introdotto quanto segue: scaglioni di reddito: sono ridotti a 3 (in luogo dei precedenti 4 scaglioni) detrazione per lavoro dipendente: spetta nella misura di . 1.955 (in luogo di . 1880) per redditi fino a . 15.000 (è conseguentemente adeguato il meccanismo del trattamento integrativo) Inoltre, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 50.000 opera una nuova franchigia di 260 con riferimento agli oneri detraibili al 19 (con esclusione delle spese sanitarie, per le quali permane la franchigia di . 129) e ad alcuni ulteriori oneri detraibili.
Info Flash Fiscali 007 / 2415/01/2024Mod. Redditi ed Irap - Nuovi termini per l’invio e per la rateazioneIl Decreto Adempimenti, recentemente pubblicato in G.U., ha provveduto, tra l’altro: ad anticipare il termine ultimo di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap: al 30 settembre di ciascun anno (in luogo del 30/11): per i soggetti Irpef all'ultimo giorno del 9 mese successivo (in luogo dell’11 mese) a quello di chiusura del periodo d'imposta: per i soggetti Ires a modificare le modalità di pagamento in forma rateale del saldo/1 acconto delle imposte: allungando il periodo massimo di rateazione fino a dicembre (in luogo del mese di novembre); l’ultima rata potrà, dunque, scadere dopo il termine di versamento del 2 acconto (il cui termine resta invariato) unificando i termini di versamento delle rate al 16 del mese (come già previsto per i titolari di partita Iva). Nessuna modifica è intervenuta in relazione ai termini per l’invio delle dichiarazioni in presenza di operazioni straordinarie (il cui termine di presentazione viene a coincidere con quello ordinario previsto per i soggetti Ires).
Info Flash Fiscali 010 / 2418/01/2024Il conguaglio IMU 2023 entro febbraio 2024Per il solo anno 2023, la legge di bilancio 2024 ha disposto che, in deroga ai termini ordinari, si considerano tempestive le delibere di approvazione di aliquote e regolamenti IMU per l’anno 2023, purchè: inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 (in luogo del 14/10/2023) e pubblicate sul sito del MEF entro il 15 gennaio 2024 (in luogo del 28/10/2023). Di conseguenza, i contribuenti che hanno versato il saldo 2023 (o l’unica soluzione a giugno 2023) in base delle vecchie aliquote, devono rideterminare l’IMU 2023 sulla base delle nuove aliquote versare l’eventuale differenza a conguaglio entro il 29/02/2024 (senza sanzioni e interessi).
Info Flash Fiscali 011 / 2419/01/2024Revisori legali - Contributo annuale entro il 31 gennaio - NovitàIl contributo annuale per l’anno 2024 previsto a carico: di revisori legali e società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni A e B del Registro dei revisori alla data del 1 gennaio 2024 è aumentato a 47,00 (ed aumenterà a 57 dal 2025), rispetto a . 35 dello scorso anno. Inoltre, ad ogni singolo revisore, il MEF non trasmetterà più l’avviso cartaceo di pagamento (comunque disponibile nell’area riservata del sito Internet della revisione legale), limitandosi ad inoltrare, tramite Consip, una comunicazione nella quale sono riportate le modalità ed i termini di pagamento.
Info Flash Fiscali 018 / 2430/01/2024Gestione separata INPS - La contribuzione dal 2024L’Inps ha comunicato le aliquote contributive applicabili agli iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal 1/01/2024, essendo dovute nella seguente misura: 24,00 (conferma) per i titolari di una prestazione pensionistica, nonché per i lavoratori già iscritti ad un'altra forma pensionistica obbligatoria 33,72 (conferma) per i co.co.co. per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL 34,23 (conferma) per i co.co.co. per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 26,07 (modifica) per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di partita Iva. La modifica è conseguenza della riduzione dell’aliquota aggiuntiva ISCRO allo 0,35 (in luogo dello 0,51).