Quesiti02/09/2024vendita seconda casaBuongiorno, una pensionata - persona fisica senza partita iva - ha acquistato nel lontano 1981 un appartamento a Bibione come seconda casa ai prezzi di allora (ipoteticamente 30 milioni di Lire ovvero 15494 mila euro di oggi) nel 2021 l'amministrazione condominiale ha proceduto con le spese di restauro dell'intero immobile (in parte bonus facciate 90 con sconto in fattura, vedi allegato) ed in parte 50 come bonus edile (manutenzione straordinaria per quei lavori che non potevano beneficiare del 90) poi ripartito dall'amministrazione condominiale tra i condomini in base ai millesimi di proprietà con detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Ora, se la cliente volesse procedere con la vendita dell'immobile (ipoteticamente 150000 Euro realizzando di conseguenza un plusvalore di Euro 134.506 ovvero 150000 - prezzo di acquisto convertito in Euro di 15494) mi confermate che non c'è alcuna tassazione ai fini irpef della plusvalenza realizzabile Ovvero la recente normativa introdotta dalla Legge di Bilancio che mira a tassare le plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili che hanno beneficiato del Superbonus fiscale, applicando un’aliquota fiscale, se non erro del 26, riguarda i soli lavori del 110 venduti prima dei 10 anni dalla fine lavori, Mi confermate Ma il caso prospettato sopra ovvero bonus facciata esterna del 90 più manutenzione straordinaria del 50 non ha nulla a che vedere con la recente normativa, mi confermate Ovvero in sede di atto notarile ci si dovrà solo preoccupare di verificare con il notaio rogante se indicare le detrazioni fiscale in capo al venditore o acquirente, ma null'altro corretto Grazie.
Fisco passo per passo 11/01/2024Legge di bilancio 2024 - contributo per l’attività ispettiva sulle imprese socialiL’art. 1 co. 201 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) modifica l’art. 15 del DLgs. 112/2007 che regola le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo sugli enti aventi la qualifica di impresa sociale, per coordinare la gestione dei contributi raccolti per lo svolgimento dell’attività ispettiva su tali enti. L’attività di controllo sulle imprese sociali è gestita dal Ministro del Lavoro il quale si avvale, nello svolgimento concreto dell’attività ispettiva volta a verificare il rispetto delle disposizioni del DLgs. 112/2017: dell’Ispettorato nazionale del lavoro; eventualmente, di enti associativi riconosciuti cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel Registro delle imprese di almeno cinque diverse Regioni o Province autonome, e di associazioni nazionali di rappresentanza degli enti cooperativi riconosciuti dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (art. 15 co. 2 e 3 del DLgs. 112/2017).
Fisco passo per passo 11/01/2024Legge di bilancio 2024 - Incremento aliquota iva prodotti igiene femminileL'art. 1, c. 45, Legge di bilancio 2023 con l’abrogazione dei n. 1-quinquie e 1-sexies, della Tabella A, parte II-bis, DPR 633/1972, si prevede: l’eliminazione dell’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per: i prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali; nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini; con la conseguente reintroduzione dell’aliquota IVA del 10 (introduzione/modifica n. 65, 114 e 114.1 alla tabella A, parte terza, DPR 633/1972). Si prevede, inoltre, l’applicazione dell’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch’essa precedentemente fissata al 5 dalla legge di bilancio per il 2023.
Fisco passo per passo 11/01/2024Legge di bilancio 2024 - Determinazione delle plusvalenze su metalli preziosiL'art. 1, c. 92, lett. c) L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) elimina – con effetto dalla cessione effettuate dal 01/01/2024 - la possibilità di applicare la misura forfetaria pari al 25 del corrispettivo per l’imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d’impresa. Si ricorda che: l’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR riconduce tra i redditi diversi imponibili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato; tale disposizione non assoggetta a tassazione tutte le cessioni onerose di metalli preziosi, bensì soltanto quelle che abbiano ad oggetto, alternativamente, metalli preziosi: non lavorati (come, ad esempio, i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni e i granuli); endoti sotto forma di monete.
Fisco passo per passo 11/01/2024Legge di bilancio 2024 - aumento ritenuta sui bonifici parlantiL'art. 1, c. 88, L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) prevede una modifica della disciplina della ritenuta d'acconto applicata sui bonifici parlanti. In particolare, si prevede una modifica dell'art. 25 del DL 78/2010, che ha imposto a banche e Poste Italiane SPA di operare una ritenuta, (attualmente pari all’8) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari (Irpef, Ires o imposta sostitutiva dei contribuenti minimi/forfettari), con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
Notizie Flash 11/01/2024Legge di bilancio 2024 - Proroga delle esenzioni per gli immobili colpiti dal sisma dell’Italia centrale del 2016 e 2017L'art. 1, c. 422, lett. b), Legge di bilancio 2023, intervenendo sull’art. 48 co. 16 del DL 189/2016, con riferimento agli immobili siti nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, proroga le esenzioni: dall’IRPEF e dall’IRES per i redditi dei fabbricati; dall’IMU.
Fisco passo per passo 10/01/2024Legge di bilancio 2024 - nuove misure per il pignoramento presso terziL’art. 1, c. 100, Legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) riconosce all’agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l’acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.
Notizie Flash 09/01/2024Legge di bilancio 2024 - Aumento aliquote IVIE e IVAFEL’art. 1 co. 91 lett. a) e b) della L. 213/2023 prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024: l’IVIE passa dall’attuale 0,76 all’1,06; mentre l’IVAFE si incrementa dall’attuale 0,2 allo 0,4, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.
Fisco passo per passo 09/01/2024Acquisti di veicoli da san marino e da città del vaticano – novità Legge di bilancio 2024L’art. 1 co. 93 della L. 213/2023 dispone che anche per gli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati, introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, si applicano, al fine dell’immatricolazione o della successiva voltura, le disposizioni già previste con riguardo alle importazioni e agli acquisti intracomunitari di tali beni. Per quanto concerne questi ultimi, è previsto che la richiesta di immatricolazione o voltura debba essere corredata di copia del modello F24 Elementi Identificativi (c.d.
Fisco passo per passo 09/01/2024Legge di bilancio 2024 -. Differimento delle quote di eccedenza deducibili derivanti da perdite su crediti bancari e assicurativiL'art. 1, c. 49 - 51 Legge di Bilancio 2024 dispone il differimento di una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative. In particolare si prevede: il differimento della deduzione della quota dell’1 dell’ammontare dei componenti negativi, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo; analogamente, il differimento della deduzione di una quota pari al 3 per cento, prevista per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 e al successivo.
Fisco passo per passo 09/01/2024Legge di bilancio 2024 - estensione della disciplina relativa ai controlli sulle false partite IVAL’art. 1, c. 99, L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) con l’introduzione del comma 15-bis.3 all’art. 35 del DPR 633/72, prevede che gli effetti derivanti dal provvedimento di cessazione della partita IVA emanato dall’Agenzia delle Entrate ex co. 15-bis.2, art. 35, del Dpr 633/72 si producono anche qualora detto provvedimento sia notificato dall’Ufficio ai soggetti passivi che avevano fatto richiesta di chiusura della partita IVA nei 12 mesi precedenti. Si ricorda che il co. 15-bis.2, art. 35, del Dpr 633/72 (introdotto dalla legge di bilancio 2023) ha previsto specifiche disposizioni di contrasto all’apertura delle partite IVA abusive (assenza di effettivo esercizio dell’attività e mancata effettuazione degli adempimenti fiscali, al sussistere di specifici profili di rischio): prevedendone la chiusura d’ufficio con contestuale applicazione della sanzione di . 3.000 l’obbligo di rilascio di una polizza fideiussoria/fideiussione (non inferiore a . 50.000) per la durata di 3 anni dalla data del rilascio della eventuale richiesta di riapertura della P.Iva.
Fisco passo per passo 08/01/2024Legge di bilancio 2024 - Enti non commerciali esenti dall’IMU per gli immobili in comodato o inutilizzatiL’art. 1 co. 71 della L. 213/2023 reca alcune norme di interpretazione autentica relative all’esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali. Viene disposto che l’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, nonché le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, vanno interpretate nel senso che gli immobili dell’ente non commerciale si intendono: posseduti anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, con modalità non commerciali; utilizzati anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività.