Info Video 06/02/2017SPESOMETRO TRIMESTRALE: I CHIARIMENTI DI TELEFISCONel corso del consueto incontro tra la stampa specializzata e l’Amministrazione Finanziaria (Telefisco 2017), ci si è soffermati sul nuovo spesometro trimestrale, con i seguenti chiarimenti: vanno comunicati i dati di tutte le singole fatture emesse, nonché delle singole fatture ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), indipendentemente dal loro valore non sono più considerate valide le cause di esclusione dagli obblighi di trasmissione previste per il vecchio spesometro annuale; sono esclusi dall’adempimento i soggetti in regime forfetario (ex art. 1, co. 54-89, L. 190/2014)– nonché coloro che, sino al 2015 si sono avvalsi del c.d. regime dei minimi e lo manterranno fino alla scadenza (art. 27, co. 1 e 2, D.L. n. 98/2011) non devono essere comunicate le operazioni attive e passive non documentate da fattura. Per le operazioni documentate da fattura non esistono limiti di importo
Info Video 19/02/2017A VOLTE RITORNANO: SECONDO L’AGENZIA ELENCHI INTRA DOVUTI PER IL MESE DI GENNAIO 2017COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 17.02.2017 considerato che l’Istat deve comunque raccogliere a fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017 l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all’ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017. Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE.
Info Video 28/06/2017LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI BREVIL’art. 4 del D.L. 50/2017 prevede che i redditi derivanti dai contratti di locazione breve siano assoggettati a cedolare secca con l’aliquota del 21 in caso di opzione prevedendo, in caso di intervento d intermediari nella riscossione, compresi i portali telematici, l’applicazione di una ritenuta a titolo di acconto del 21. LOCAZIONI BREVI - DEFINIZIONE contratti di locazione ad uso abitativo non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa sia direttamente che tramite soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici possono (non obbligatorio) prevedere, oltre alla locazione, la prestazione dei servizi di biancheria e pulizia locali (cd. servizi accessori)
Info Video 14/10/2017Locazioni brevi: i chiarimenti dell'AgenziaL’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti in relazione al regime delle cd. locazioni brevi (cioè di durata inferiore a 30 giorni) di unità abitative, di cui all’4 DL 50/2017. Tra i chiarimenti più rilevanti, si cita quanto segue: più contratti inferiore a 30 giorni: è applicabile la cedolare secca, anche se torna l’obbligo di registrazione - ervizi accessori: rientrano nell’uomo regime non solo i servizi di pulizia e cambio lenzuola, ma anche i servizi strettamente connessi alla locazione: wi-fi, fornitura utenze e aria condizionata - in caso di ulteriori servizi (colazione, guide turistiche, ecc.) non trova applicazione la nuova disciplina (in quanto si rivelano reddito da attività commerciale non abituale) non sono assoggettate a ritenuta i depositi cauzionali/caparre, i riaddebiti documentati di spese e le provvigioni dovute dal conduttore o dovute dal locatore ma non riaddebitate al conduttore in presenza di contratto stipulato da uno solo dei proprietari, la ritenuta va scomputata solo da quest’ultimo (cui è certificata) In relazione alle disposizioni sanzionatorie, viene prevista la possibilità di non applicare le sanzioni per l’omessa applicazione di ritenute effettuate da parte degli intermediari immobiliari fino all’11/09/2017.