Fisco passo per passo 03/06/2024Bonus cuoco professionista: pronte le regole per la cessione del credito d'impostaCon il Provv. del 31/05/2024, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali i beneficiari del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta, la cessione del credito stesso, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, e che le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’art. 1, c.117, della L. n. 178/2020 riconosce un credito d’imposta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.
Fisco passo per passo 05/04/2024Bonus barriere 75 - esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura/cessione del creditoPer il bonus eliminazione barriere architettoniche al 75 ex art. 119-ter del DL 34/2020, a seguito delle disposizioni contenute nell’art. 1, c. 4, DL 39/2024, per il blocco degli sconti e delle cessioni è possibile distinguere principalmente tre ambiti temporali: 01/01/2022 - 31/12/2023 01/01/2024 - 30/03/2024 a decorrere dal 31/03/2024. 01/01/2022 – 31/12/2023 L’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è sempre possibile. 01/01/2024 – 30/03/2024 L’esercizio delle opzioni di sconto e cessione è possibile in due casi: le spese devono riguardare interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici ed essere sostenute da: condomini a prevalente destinazione abitativa, in relazione alle parti comuni dell’edificio; persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92). l’esercizio delle opzioni è possibile, se sono spese che si riferiscono a interventi diversi dai precedenti (in quanto aventi per oggetto, ad esempio, infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), solo a condizione che dette spese derivino da: interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo ante 30 dicembre 2023; interventi in regime di edilizia libera che, ante 30 dicembre 2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. 31/03/2024 in poi L’esercizio delle opzioni è possibile in due casi. se sono spese per interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala o piattaforme elevatrici e sono sostenute da condomini a prevalenza residenziale, in relazione alle parti comuni dell’edificio, oppure da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020 (il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ex art. 3 della L. 104/92), l’esercizio delle opzioni è possibile a condizione che dette spese derivino da interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo entro il 29/03/2024, oppure, nel caso di interventi in edilizia libera, derivino da interventi che, alla medesima data, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. se sono spese per interventi diversi dai precedenti (ad esempio, con oggetti diversi come infissi o servizi, oppure in quanto sostenute da soggetti diversi da condomini a prevalente destinazione abitativa o persone fisiche), l’esercizio delle opzioni è possibile solo a condizione che dette spese derivino da: interventi per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo in data antecedente al 30 dicembre 2023; interventi in regime di edilizia libera che, in data antecedente al 30/12/2023, risultino già iniziati, oppure relativamente ai quali, laddove non già iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Fisco passo per passo 04/04/2024Bonus edilizi e sostenimento di una "spesa minima" per salvaguardare la cessione del creditoIn relazione agli ulteriori paletti posti dal DL n. 39/2024 (cd. decreto Salva Conti) al possibile esercizio delle opzioni per la cessione del credito/sconto in fattura dei bonus edilizi, una delle questioni di maggior interesse è riferita agli interventi commissionati dalla generalità dei contribuenti (diversi dagli interventi di sbarrieramento degli edifici, da quelli commissionati da enti non commerciali o relativi ad edifici danneggiati dal sisma, oggetto di una revisione più articolata). Per tali interventi la possibilità di poter ancora procedere alla cessione/sconto in fattura poggia: oltre alle condizioni di deroga già previste dal DL 11/2023 (da ricondurre, in generale, alla richiesta del titolo abilitativo entro il 16/02/2023) è stata introdotta una ulteriore condizione, riferita al fatto che i lavori risultino effettivamente avviati e vi sia stato il sostenimento della spesa (che per le imprese coincide con l’ultimazione dei lavori/accettazione di eventuali SAL, mentre per gli altri soggetti coincide col pagamento dei lavori), con emissione della relativa fattura.
Pillole Operative 07/02/2024Piattaforma cessione creditiL’Agenzia Entrate ha aggiornato la Guida relativa all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti la quale: è accessibile dall’area riservata del suo sito, tramite la quale i titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare alla stessa Agenzia l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti; è utilizzabile, attualmente, per comunicare le cessioni di: bonus edilizi (Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), per i quali i beneficiari abbiano già optato per la cessione o lo sconto, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti; tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai clienti (art. 176 del D.L. 34/2020); credito d’imposta ACE (art. 19 del D.L. 73/2021).
Quesiti26/01/2024CESSIONE PARZIALE CREDITI SUPER ECO/SISMA BONUSBuonasera, un condominio (con 2 condomini) ha sostenuto spese rientranti nel supersismabonus e nel super ecobonus nel corso del 2023.I titoli abilitativi sono stati depositati entro novembre 22, così da collocarsi nella casistica abilitante alla cessione del credito.Si chiede se il condominio può cedere parzialmente, rata per rata, il singolo codice d'intervento Per parzialmente si intende ad esempio: Credito supersisma totale 100 rata 2024: 25, cessione di 5 a tizio e 5 a caio ed i restanti 15 assegnati ai due condomini. Questa cessione parziale della rata 2024 ha riflessi anche sulle rate successive I condomini possono quindi procedere ad un'ulteriore cessione (non parziale, rata per rata) Oppure è meglio che il condominio assegni tutti i crediti ai 2 condomini (non dovrebbe essere questo passaggio considerato quale prima cessione) e successivamente ciascuno proceda ogni anni a cessioni parziali Ad esempio il condomino A che riceve un credito di 12,5 per il 24 e per gli anni successivi, cede i 12,5 (del 2024) parzialmente 10 a tizio e 2,5 a caio Si ringrazia in anticipo.
Info Fisco 011 / 2422/01/2024Bonus edilizi dal 2024 - Il punto della situazioneA decorrere dal 1/01/2024, la detrazione del 110 (cd. superbonus, ex art. 119, DL 34/2020) è cessata per tutti i contribuenti, ad eccezione delle spese sostenute fino al 31/12/2025, alternativamente: su fabbricati danneggiati dagli eventi sismici dal 1/04/2009 in Comuni dichiarati in stato di emergenza o da ONLUS / APS / ODV con particolari requisiti che operano nel settore socio-sanitario/assistenziale. La detrazione spetta nella misura del 70 nel caso di spese sostenute: sulle parti comuni di edifici condominiali/interamente posseduti in caso di demolizione e ricostruzione di edifici condominiali/interamente posseduti per gli IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per le ONLUS / APS / ODV Per gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus, fino al 31/12/2024 si applicano le aliquote previgenti; si tratta degli interventi per ripristino del patrimonio immobiliare (50), Ecobonus / Sismabonus ed ecosismabonus ordinario (dal 50 all’85), Bonus mobili (50) e Bonus verde (36).