Quesiti06/12/2016Prelievi con soglia 1.000 e 5.000 euroIn merito alla conversione del DL 193/2016, relativamente ai "prelievi" con soglia 1.000 euro giornalieri e 5.000 mensili, si chiede: - dette soglie sono applicabili anche agli autonomi (professionisti), alla luce della sentenza della C.Cost. .. 228/2014 - nella gestione di imprese famigliari e società con quale criterio devo considerare il supero della soglia giornaliera e/o mensile, a fronte di prelievi effettuati: a) cumulativamente dal titolare per se stesso e per i collaboratori famigliari b) dai singoli soci La risposta è negativa; tale soglia non è applicabile in quanto non vi è alcuna presunzione applicabile ai professionisti (neppure laddove prelevassero contanti allo sportello per 10.000 in un singolo giorno). Per quanto poi attiene l'impresa familiare, e, più in generale, soggetti terzi autorizzati ad agire sui C/C aziendali: a) la presunzione relativa ai prelevamenti si applica indipendentemente da soggetto che preleva (dunque se il familiare ha la procura ad operare sul conto, indurrà una presunzione a sfavore del titolare) b) ovviamente ciò non si applica nel caso in cui il collaboratore prelievi dal proprio C/C, intestato a lui stesso (in tal caso opera in qualità di soggetto "privato" e, dunque, non vi sarà alcuna presunzione che possa scattare).
Quesiti25/02/2016VERBALE DI ACCERTAMENTOUN'AZIENDA NEL 2011 ACQUISTA MERCE DA UN FORNITORE CON REGLARE FATTURA, SEGUITA DA PAGAMENTO CON ASSEGNO. OGGI IN SEGUITO AD UNA VERIFICA DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE VIENE RICHIESTA ALL'ACQUIRENTE L'IVA SULLE SUDDETTE FATTURE POICHE' IL FORNITORE NON HA VERSATO L'IVA SULLA VENDITA E SOPRATTUTTO PERCHE' LA DITTA FORNITRICE RISULTAVA GIA' CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE DAL 2007: - L'ACQUIRENTE E' CORRESPONSABILE CON IL FORNITORE PER IL VERSAMENTO DELL'IVA - VI E' QUALCHE SENTENZA IN MERITO PER DIFESA L’articolo 60-bis Dpr 633/72 prevede le fattispecie in cui si configura la solidarietà per l'Iva tra il cedente (soggetto passivo Iva) e l'acquirente (soggetto passivo Iva) nel presupposto fondamentale che la cessione dei beni sia effettuata ad un prezzo inferiore al loro valore normale: 1) il comma 1: rimanda ad appositi DM per individuare tali fattispecie (per le quali la responsabilità è limitata all'imposta); il DM 22/12/2005 (e seguenti modificazioni) ha individuato le seguenti fattispecie: a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d.. 87.03; v.d. 87.04) b) prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29) c) personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73) d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitoli 01, 02) d-bis) pneumatici nuovi, di gomma (v.d. 4011); pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (flaps), di gomma (v.d. 4012). 2) il comma 3-bis: prevede la solidarietà (in questo caso non solo per l'Iva ma anche per le relative sanzioni) nel caso di cessione di un immobile anche nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto privato (oltre che soggetto passivo Iva).