Premessa.
Una società di capitali con esercizio 01/01-31/12, esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento modale donna, ha approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2015 solamente nel mese di dicembre 2016 in quanto l’amministratore ha dovuto procedere ad una importante svalutazione delle vecchie giacenze di magazzino, da sempre quantificate a bilancio sulla base del loro costo di acquisto, provvedendo in tale sede ad inventariare parte delle stesse (le più vecchie) al loro presumibile valore di realizzo (questo in base ai principi civilistici della prudenza e della corretta rappresentazione di bilancio).
Questo fatto ha prodotto una importante perdita di esercizio che ha comportato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e per questo la società entro l’inizio del mese di febbraio 2017 ha deciso di entrare in liquidazione (i soci non intendono ricapitalizzare la società).
Primo quesito.
Siccome la società verrà messa in liquidazione nel 2017, esiste ancora un esercizio intermedio da chiudere: il 2016. L’amministratore si impegna a definire il presente bilancio entro il mese di gennaio 2017.
Questo bilancio dovrà essere predisposto dall’amministratore unico, portato all’approvazione dell’assemblea dei soci e depositato in CCIAA secondo le vecchie regole, prima della messa in liquidazione?
Esiste la necessità di qualche specifica per ribadire la condizione del 2015 che porterà la società a giorni alla liquidazione?
Secondo quesito.
Nel mese di dicembre 2016, prima dell’approvazione del bilancio 2015, erano stati fatti tutti gli ordini per l’acquisto dei capi di abbigliamento del campionario primavera. Gli stessi arriveranno in azienda alla fine di febbraio 2017, in periodo già di liquidazione.
Il liquidatore, che sicuramente sarà l’attuale amministratore unico della società, potrà ritirare la merce e continuare a vendere la stessa in negozio fino alla fine della stagione, mantenendo altresì per il momento il rapporto di dipendenza con la commessa?
Si legge che durante il periodo della liquidazione è fatto divieto di intraprendere nuove operazioni ma si legge altresì che l’amministratore della società, che in questo caso corrisponde anche al liquidatore, deve dare esecuzione ai contratti in corso agendo con cura al fine di non pregiudicare la conservazione dell’integrità del patrimonio.
Continuare a svolgere almeno per un semestre attività ordinaria di commercio al dettaglio nel negozio consentirebbe : 1) di vendere i capi nuova collezione a prezzo pieno. 2) di poter magari nel giro di pochi mesi trovare qualcuno interessato a rilevare licenza e giacenze di magazzino. Questo soprattutto nell’intenzione di pagare i debiti il più possibile.
Decorso circa un semestre, in assenza totale di acquisti di nuova merce (in quanto in periodo di liquidazione esiste il divieto di intraprendere nuove operazioni), si provvederà a chiudere l’attività di commercio al dettaglio, per cercare di recuperare il più possibile liquidità mediante la vendita in stock delle giacenze residue di magazzino.