La CIRCOLARE AG. ENTRATE N.1/E 2017 elenca i soggetti che possono ritenersi esonerati, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) di cui all’art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 ed elenca tra questi i “soggetti in regime forfetario - articolo 1, commi 54-89 legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Non fa menzione alle associazioni sportive ed enti non commerciali in genere che hanno optato per la L. 398/91, ma per analogia, uniformità di comportamento e deduzione logica, si potrebbe estendere l’esonero anche a questi ultimi soggetti che pur sempre adottano un regime forfetario (anche se non quello richiamato in modo preciso dalla circolare in oggetto). Si condivide quindi quanto da voi affermato nella circolare RE.FI n. 24/2017.
Finora l’interpretazione ufficiale era stata quella che gli aderenti alla L. 398/91 dovessero in ogni caso comunicare sia le fatture di vendita che quelle di acquisto se riguardanti (anche promiscuamente) l’attività commerciale.
La domanda è: si può considerare superata l’interpretazione precedente e inviare ANCHE PER L’ANNO 2016 solo le operazioni attive (fatture emesse dell’attività commerciale) e non anche quelle passive, oppure la nuova interpretazione si deve ritenere applicabile solo dall’anno 2017 in quanto emanata in seguito alle modifiche apportate dall’articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ?
Grazie.