Buon giorno,
Vi chiedo gentilmente un parere riguardo l’assegnazione di area fabbricabile acquistata senza applicazione dell’Iva e quindi ora assegnata ai soci ad imposta di Registro.
Il problema che vi sottopongo riguarda il valore di assegnazione dell’area fabbricabile. Se non erro sulla base della circolare 37/e del 2016, la base imponibile ai fini dell’assegnazione con imposta di registro è descritta al capitolo 13 e viene specificato che il valore di assegnazione va determinato sulla base dell’art. 1 comma 117 Legge 208/2015. Conseguentemente ai fini della determinazione della base imponibile da assumere a tassazione in relazione all’imposta di registro trovano applicazione i principi sanciti dagli artt. 43 e 51 del TUR (valore venale in comune commercio).
Volevo capire se concordate con questa interpretazione. Si ringrazio infinitamente.