Egregio dott. Cirrincione,
una persona fisica ha rivalutato un terreno edificabile nel giugno 2018 avvalendosi dell'ultima proroga della legge 448/2001. A settembre 2018 è stato presentato tipo di frazionamento togliendo una piccola parte del terreno per rettificare i confini con il terreno confinante. In altre parole dalla particella oggetto di rivalutazione sono stati tolti 30 metri quadri ed è stata costituita una nuova particella - la denominazione della particella oggetto di rivalutazione è rimasta invariata. Ora il cliente vuole vendere la particella oggetto di rivalutazione e mi è venuto il dubbio se la piccola modifica potrebbe pregiudicare il riconoscimento fiscale della rivalutazione? Il prezzo di vendita sarà del 2,5% inferiore rispetto a quello indicato nella perizia di stima: basta indicare nel contratto il valore di perizia e pagare l'imposta di registro su tale (maggior) valore, corretto?
Inoltre, la neocostituita particella di 30 metri quadri sarà venduta in un secondo momento al proprietario del terreno confinante: sarà valida anche per lei la rivalutazione fiscale - dato che al momento della perizia era parte della particella per la quale è stata pagata l'imposta sostitutiva o l'intero importo di vendita sarà da assoggettare a tassazione?