Cittadino residente inglese, di professione musicista e direttore d’orchestra, rende prestazione di direttore artistico a favore di un ente musicale avente sede in Italia. Leggendo la convenzione contro le doppie imposizioni tra Gran Bretagna e Italia, si ritiene che tali prestazioni di direttore artistico appartengano alle attività di carattere indipendente afferenti la libera professione (articolo 14) e non a quelle di artista dello spettacolo / musicista (articolo 17) poiché non prevedono l’esibizione in qualità di musicista o direttore d’orchestra. Il prestatore svolgerà la sua prestazione sia dall'inghilterra (scambio di mail, telefonate, ecc....) sia in Italia presso la sede dell'Ente, ma senza avere (forse?) una propria "base fissa" (vedasi articolo 14) intesa come locali (con dotazioni informatiche e/o arredi e/o dipendenti / collaboratori) da lui direttamente presi in locazione. Supponendo che si possa sostenere che non esiste una base fissa, il reddito di direttore artistico sarebbe imponibile solo in Gran Bretagna (articolo 14).
QUESITO 1
In tal caso si chiede conferma che l’Ente musicale italiano non debba operare nessun tipo di ritenuta, né a titolo definitivo del 30% né a titolo d’acconto del 20%.
QUESITO 2
Per quanto riguarda l'articolo 14, è presente nella convenzione atra Regno Unico e Italia attualmente in vigore, ma è anche vero che l'articolo 14 è stato eliminato nel 2000 (vedasi allegato a pagina 250) dallo schema di convenzione contro le doppie imposizioni ed ora i redditi derivanti da prestazioni prodessionali o altre attività di carattere indipendente sono discplinate dall'articolo 7 (reddito d'impresa) che richiama il concetto di stabile oprganizzazione. Chiedo, quindi, se tale modifica abbia effetto solo per nuove convenzioni firmate dopo il 29.04.2000 oopure si applichi anche alle convenzioni in essere alla data del 29.04.2000 (credo sia più probabile il secondo caso).
Grazie