Quesiti19/02/2014Detrazione 50 familiare conviventeMario e Patrizia abitano in Vicenza, via Moscardina 1, loro abitazione principale, di proprietà esclusiva (100) di Mario. Patrizia riceve, per successione, al 100, un immobile sito in Vicenza, via Palladio 2.
Quesiti22/03/2014srls partecipante snc: tassazione redditibuongiorno, una snc è partecipata al 10 da persona fisica e al 90 da una Srl semplificata. il reddito della snc imputabile ai soci, come viene tassato in capo alla Srls (sia in caso di percezione per cassa che di imputazione per trasparenza) e quando la Srls distribuisce il dividendo ai soci persone fisiche, come viene tassato quel dividendo Grazie. La Snc è un soggetto obbligatoriamente trasparente dal punto di vista fiscale e dunque la Srl socia dovrà esseretassata sulla base dell'utile "imputato" per competenza (e non del dividendo "incassato", come ordinariamente avvienenei gruppi societari dove la società partecipata è una società di capitale).Si tratta, in sostanza, di applicare il medesimo trattamento in capo al socio persona fisica (anche quest'ultima, infatti,tassa a quadro RH per competenza reddito imputato da un soggetto trasparente mentre tassa per cassa il dividendodistribuito da una Srl non in trasparenza).Cordiali saluti.grazie!
Quesiti24/03/2014Accertamento con adesione anno 2009 - invito a comparireNell'avviso di accertamento con adesione l'Agenzia delle Entrate non tiene in considerazione che lo Studio di Settore è relativo ad un soggetto Multiattività:-UG75U - INST.NE IMPIANTI ELETTRICI 80.460 44-TM84U - INGROSSO APP.RE ELETTR. 60.635 32-UM11U - DETTAGLIO FERRAMENTA 44.494 24Poteva procedere desumendo un maggior reddito di circa 57.000 ai sensi dell'art. 62-sexies del D.L. 331/93 non tenendo conto delle disposizioni dell'art. 2, comma 1 del D.L. 11 febbraio 2008Il tutto nella considerazione che i ricavi dell'attività prevalente (installazione di impianti elettrici) rappresentano un valore inferiore al 70 del totale dei ricavi (circa il 44).Come è opportuno regolarmi in sede di contraddittorio:-Contestare l'illegittimità dell'accertamento con adesione-Non presentarsi ed impugnare il futuro l'avviso di accertamentoGrazie La risposta è negativa.L'ufficio non può procedere direttamente ad un avviso di accertamento (anche se in adesione) in relazione al mero scostamento da studio di settore nella forma del multiattività.Premesso che anche nel caso di studio non multiattività secondo consolidato orientamento giurisprudenziale non è ammesso solo scostamento dei ricavi congrui, che deve essere comunque corroborato da altri elementi indiziari da parte dell'agenzia delle entrate, nel caso di studio multiattività non si determina neppure la prima presunzione semplice (data, appunto, dallo scostamento) e pertanto l'ufficio è obbligato a procedere ad un accertamento di tipo ordinario (anche analitico induttivo, ma senza invocare la presunzione da studio di settore).Si consiglia di evidenziare la questione in sede di contraddittorio, dovendo l'ufficio recepire senza obiezioni le disposizioni di legge.Ove l'ufficio intendesse procedere comunque con l'accertamento sulla scorta del mero scostamento da studio di settore, occorrerà impugnarlo.E' comunque evidente che lo scostamento potrà, al contrario, indurre un accesso presso il contribuente al fine di verificare eventuali occultamenti di corrispettivi (e su tale aspetto, con ogni probabilità, cercherà di fare leva al fine di addivenire comunque ad un accertamento con adesione).Cordiali saluti.
Quesiti26/03/2014Perdite su creditiUna ditta, nostra cliente, vanta un credito consistente, per fatture emesse nei confronti di un cliente. Il cliente, non riuscendo nel pagamento, nel corso del 2013 presenta in Cancelleria del Tribunale, Sezione Fallimentare, Ricorso per ammissione al Concordato Preventivo, ai sensi dell’art.161, co.6, R.D. 16 marzo 1942 n.267 ; protocollato dalla Cancelleria Fallimentare in data 01 marzo 2013 .
Quesiti26/03/2014ACQUISTO CARBURANTE CON CARTA DI CREDITOSalve Nel caso in cui si acquisti carburante con carta di credito è obbligatorio avere lo scontrino da parte del gestore, con l'indicazione del nr. Di litri e tipo carburante Oppure, per la deducibilità, basta l'addebito sulla carta di credito Grazie mille Non è obbligatoria la scheda carburante solo nel caso in cui tutti i rifornimenti vengono effettuati tramite carta di credito o bancomat.In caso contrario, e cioè laddove anche 1 solo rifornimento (nell'ambito di un periodo di imposta, si deve ritenere in assenza di chiarimentiufficiali da parte dell'agenzia) venga pagato in contanti, la scheda carburante ritorna obbligatoria e, con essa, l'obbligo della sua compilazionea cura del gestore della stazione di rifornimento, ivi inclusi i dati riferiti al tipo di carburante ed al numero di litri.Cordiali saluti.
Quesiti01/04/2014determinazione plusvalenza da cessione d'aziendaBuongiorno Dottor Cirrincione.Una ditta individuale cede la propria unica azienda.Il prezzo dell'azienda è di 50.000,00, determinato da 65.000,00 di valore d'azienda -(meno) 15.000,00 per accollo di un debito.Il 3 di registro si paga su 65.000,00 o su 50.000,00E l'Irpef sulla plusvalenza si paga su 50.000,000 o su 65.000,00Grazie e a presto La plusvalenza da cessione di azienda va determinata come differenza tra il corrispettivo di cessione ed il costo fiscale dell'azienda stessa; quest'ultimo,in assenza di particolari disallineamenti tra i valori civili e quelle fiscali (es: rivalutazione solo civilistica) coincide con il patrimonio netto dell'impresa. Il patrimonio netto deve ovviamente tenere conto anche dei debiti; laddove tali debiti siano estromessi dalla cessione, è come se il patrimonio netto aumentasse, aumentando corrispondentemente il costo fiscale dell'azienda.Nell'esempio proposto, si supponga che lo stato patrimoniale dell'impresa sia dato dei seguenti valori:Immobilizzazioni attivo circolante 100.000debiti (fornitori, TFR, ecc.) 70.000Il patrimonio netto e pari dunque a 30.000 ( non ha importanza se costituito da versamenti dell'imprenditore o dal utili non prelevati o altro).In questa situazione, se il prezzo di cessione è pari a 50.000 si avrà una plusvalenza di 20.000.Risulta evidente che, se i debiti vengono accollati all'acquirente per soli 55.000 (in quanto 15.000 rimangono in capo all'imprenditore), il costo fiscale dell'azienda non risulta più di 30.000, ma risulta pari a 45.000 (cioè i 30.000 iniziali 15.000 di debiti che non transitano all'acquirente): La plusvalenza imponibile risulta dunque pari a 5.000 (nel presupposto che il prezzo di 50.000 non cambi).E' evidente che il prezzo di cessione cambia se non vengono accollati i debiti; in sostanza l'acquirente, nel determinare il valore economico dell'azienda, valuta prima l'attivo e poi il passivo (assunto quasi sempre al valore nominale, a differenza dell'attivo che va invece valutato ai valori di mercato).Il valore netto risulta il prezzo di cessione proposto; è evidente che se il cedente non intenda collare l'impero passivo, il prezzo di cessione aumenta, ma aumenta dello stesso valore anche il patrimonio netto ceduto, comportando il fatto che la plusvalenza rimane esattamente uguale.Ciò che cambia è l'imposta di registro, perché va applicata sul patrimonio netto ceduto:nell'esempio di cui sopra, se vengono accollati tutti i debiti l'imposta di registro del 3 si applica al patrimonio netto di 30.000; se non transita il debito di 15.000 (perché rimane personale dell'imprenditore), il valore normale del patrimonio netto ceduto è pari a 55.000 e su tale valore si applica al 3 di imposta di registro.Cordiali saluti
Quesiti03/04/2014rivalutazione terreni edificabiliPer i terreni oggetto di esproprio è possibile effettuare la rivalutazione in scadenza il prossimo 30.06 Il caso in esame è il seguente: - in data aprile 2013 è stato dichiarata la pubblica utilità dell'opera - in data ottobre 2013 è stato firmato dal contribuente L'accordo bonario di cessione volontaria - il verbale di immissione in possesso del terreno alla data odierna non è avvenuto - il comune in data 24 marzo 2014 comunica al contribuente l'ammontare economico relativo alla cessione bonaria - l'ufficio territoriale di Ancona in via non ufficiale ci ha detto che la rivalutazione per i terreni successivamente oggetto di esproprio è possibile ma non si pronunciano sul successivamente in quanto la prcedura è iniziata nel 2013. Chiediamo la vostra opinione in merito.A nulla rileva il fatto che vi sia un esproprio o meno ai fini della rivalutazione del terreno; ciò che rileva è la data del possesso al 1 gennaio 2014.Un esproprio si considera perfezionato nel momento in cui viene perfezionato l'iter burocratico, e quindi viene emessa l'ordinanza di esproprio valida per l'iscrizione nei pubblici registri, non essendo sufficiente il preavviso dell'ente pubblico che chiarisce che il terreno sarà oggetto di esproprio.Peraltro nel caso di specie si parla di un accordo bonario, e dunque il terreno non saprà più di proprietà nel momento in cui tale accordo bonario venga formalizzato per l'iscrizione nei pubblici registri.Tuttavia occorrerà verificare se convenga la rivalutazione, nel senso che se l'esproprio riguarda un terreno che rientra nelle zone E ( uso agricolo) ed F (area destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale) la indennità di esproprio non è tassata.Negli altri casi si deve tenere presente che l'indennità può essere soggetta a Ritenuta d'imposta del 20 (operata dall'ente pubblico) oppure soggetta a tassazione ordinaria, con scomputo della ritenuta che diventa d'acconto.È evidente che la rivalutazione potrà azzerare la plusvalenza in quest'ultima ipotesi e dunque la ritenuta risulterà essere un credito, generando la convenienza alla rivalutazione.Cordiali saluti