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Quesiti19/11/2019

IMU - comodato ai figli

domandadomanda

Due genitori sono proprietari dei seguenti immobili:

  1. La Madre è proprietaria di un immobile uso abitazione nel quale vi abita ed ha la propria residenza insieme al marito;
  2. Il Marito è proprietario di TRE immobili  uso abitazione  “situati tutti nello stesso comune “ dove ha la residenza:
  1. Per il primo immobile ha la nuda proprietà, mentre  l’usufrutto spetta alla Mamma che vi abita;
  2. Sul secondo immobile  ha la piena proprietà, però questo immobile è in fase di ristrutturazione edilizia attualmente non agibile in quanto i lavori di ristrutturazione non sono ancora ultimati e si prevede di ultimarli fra qualche anno (nel rispetto dei termini del permesso di costruire);
  3. Per il terzo immobile ha la piena proprietà e  intende concederlo in “comodato d’uso”  alla figlia nel quale la figlia intende portare la propria residenza.

La legge n.208/2015 ha introdotto importanti novità in merito al comodato d’uso ai figli prevedendo che la riduzione dell’IMU è prevista alle seguenti condizioni:

  1. Che l’immobile sia concesso in comodato ai figli (o parenti in linea retta entro il primo grado) che li utilizzano come abitazione principale;
  2. Che il contratto di comodato sia registrato;
  3. Che il Comodante oltre all’immobile concesso in comodato ai figli, possieda un solo immobile nel quale vi abiti e abbia la propria residente;
  4. Che la residenza del Comodante sia nello stesso comune dove si trova l’immobile concesso in comodato.

Tenuto conto delle condizioni di cui sopra, nel caso specifico, si chiede se spetti l’agevolazione IMU per la casa concessa in comodato d’uso alla figlia.

A nostro parere,  fintantochè il secondo immobile   “non è  agibile”  perché in fase di ristrutturazione, l’agevolazione IMU per la casa concessa in comodato alla figlia   "dovrebbe spettare". 

Dal momento in cui i lavori di ristrutturazione termineranno e quindi la seconda abitazione diventerà agibile, le conseguenze potranno essere le seguenti:

  1. Se il Padre trasferisce la sua residenza e vi abita in questa seconda casa, l’agevolazione IMU per la casa in comodato alla figlia spetterà;
  2. Se invece questo secondo immobile fosse tenuto libero e/o a disposizione, decadono i benefici IMU sull’abitazione in comodato alla figlia;
  3. Se infine anche questo secondo immobile venisse concesso in comodato d’uso al  “secondo figlio” e il Padre continuasse ad abitare e mantenere la residenza nella casa della moglie anche se si tratta dello stesso Comune, su  entrambe le abitazioni concesse  in comodato ai  due  figli  NON  spetterà la riduzione IMU.
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(RIF212) per il calcolo imu di immobile non iscritto in catasto di cateria D1 in ns programma riporta ogni anno il valore contabile che viene moltiplicato per il coefficente aumentando ogni anno la base imponibile imu anche se non ci sono stati incrementi nell'anno al valore contabile. vedi allegato. E' giusto che anche se non ci sono stati incrementi il valore contabile imu ogni anno debba aumentare Il conteggio è corretto.
Quesiti19/11/2019
IMU - comodato ai figli
Due genitori sono proprietari dei seguenti immobili: La Madre è proprietaria di un immobile uso abitazione nel quale vi abita ed ha la propria residenza insieme al marito; Il Marito è proprietario di TRE immobili uso abitazione situati tutti nello stesso comune dove ha la residenza: Per il primo immobile ha la nuda proprietà, mentre l’usufrutto spetta alla Mamma che vi abita; Sul secondo immobile ha la piena proprietà, però questo immobile è in fase di ristrutturazione edilizia attualmente non agibile in quanto i lavori di ristrutturazione non sono ancora ultimati e si prevede di ultimarli fra qualche anno (nel rispetto dei termini del permesso di costruire); Per il terzo immobile ha la piena proprietà e intende concederlo in comodato d’uso alla figlia nel quale la figlia intende portare la propria residenza. La legge n.208/2015 ha introdotto importanti novità in merito al comodato d’uso ai figli prevedendo che la riduzione dell’IMU è prevista alle seguenti condizioni: Che l’immobile sia concesso in comodato ai figli (o parenti in linea retta entro il primo grado) che li utilizzano come abitazione principale; Che il contratto di comodato sia registrato; Che il Comodante oltre all’immobile concesso in comodato ai figli, possieda un solo immobile nel quale vi abiti e abbia la propria residente; Che la residenza del Comodante sia nello stesso comune dove si trova l’immobile concesso in comodato.