Atto di contestazione del 6/3/18 (in seguito a Pvc) e irrogazione sanzioni art 9, co. 1 e 3 471/97.
Seguono deduzioni difensive della società che l'AdE accoglie parzialmente, emettendo atto di irrogazione sanzioni art 9 co. 3 471/97 in data 17/4/19.
La società ritiene di aderire alla sanatoria irregolarità formali art 9 DL 119/18 pagando la prima rata 200€ entro il 31.05/19.
Il 17/12/19 è notificata la cartella, per la quale si chiede la sospensione in ragione dell'adesione alla sanatoria.
L'AdE disconosce la sospensione adducendo: "il propedeutico atto di contestazione non era più in essere, in quanto superato dall’atto di irrogazione sanzioni e dall’accoglimento parziale delle deduzioni difensive. In virtù di quanto specificato, proprio perché il pagamento della prima rata è avvenuto dopo l’avvenuta notifica dell’atto di irrogazioni delle sanzioni, si ritiene che l’atto di contestazione originario non potesse essere più definibile secondo le modalità dell’art. 9 DL 119/2018 e, pertanto, che non sussistano le condizioni per la sospensione della riscossione, così come previste dall’art. 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 né per uno sgravio della cartella."
Chiedo se è corretto quanto asserito; ho risposto all'AdE che i termini per ricorrere contro l'atto del 17/4/19 erano ancora aperti alla data del versamento della prima rata sanatoria 119/18 e quindi non divenuto definitivo al momento del pagamento della rata 119/18.
E nel caso, contro la comunicazione di disconoscimento della sospensione posso avanzare ricorso?
Grazie