In data 30/06/2021 sono stati effettuati lavori di efficientamento energetico ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020 sostenendo le relative spese necessarie al salto delle due classi energetiche dell’immobile nel quale il contribuente con il suo nucleo familiare (moglie, figlio, mamma e suocera). I lavori sono stato svolti in seguito ad apposita autorizzazione scritta rilasciata dalla moglie proprietaria dell’immobile. L‘istante essendo familiare convivente in data antecedente al momento dell’inizio dei lavori del proprietario ha maturato le detrazioni d’imposta in relazione alle spese sostenute e rimaste a suo carico avendo Egli successivamente provveduto alla cessione del credito maturato. I lavori sono stati conclusi in data …………………..e lo stato di convivenza a tutt’oggi è esistente.
In data 01/12/2021 l’istante ha inoltre acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa sito a Porto Recanati in via………………., essendo al momento dell’acquisto l’unico immobile posseduto dallo stesso sul territorio nazionale, e non essendo Egli titolare peraltro di alcun diritto reale su immobili situati nello stesso territorio comunale.
Per motivi personale l’istante, dopo aver effettuato i lavori sui quali ha maturato la detrazione fiscale poi ceduta a Poste italiane Spa, oggi intende dopo circa sei mesi dalla conclusione dei lavori di efficientamento energetico in premessa, trasferire la proprie residenza all’interno del nuovo immobile acquistato.
Premesso che secondo la circolare 50/E del 12 giugno 2002 “da una lettura combinata della Circolare n. 121 dell’11 maggio 1998 e della Risoluzione n. 136 del 6 maggio 2002, è possibile ricavare che il familiare può usufruire dell’agevolazione, se risultino a suo carico le spese dei lavori e se risulti essere convivente del possessore o detentore dell’immobile già all’avvio della procedura, ossia all’atto di invio della dichiarazione di inizio lavori all’Amministrazione Finanziaria. Non è invece richiesto che tale immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza” e che con la Circolare 7/E del 27 aprile 2018, inoltre, l’Amministrazione Finanziaria afferma che “lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 6.05.2002 n. 136) e non è necessario sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione”,
si richiede:
1) se in caso di trasferimento della residenza da parte dell’istante Egli perderà il beneficio delle detrazioni fiscali nel frattempo cedute a terzi. Si precisa che nell’immobile su cui sono state sostenute le spese continueranno a vivere il proprietario ed il resto del nucleo familiare (moglie, figlio, mamma e suocera).