Buonasera,
ditta individuale che opera nel settore edile nel corso del 2022 in qualità di impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lettera a) del d.l. 34/2020 ha applicato ai suoi committenti lo sconto sul corrispettivo in fattura, finalizzato esclusivamente alla cessione a terzi (no compensazione con propri debiti tributari).
Considerato che in base alla Comunicazione OIC paragrafo 13 è fatto obbligo di quantificare il credito d’imposta sulla base del suo valore di mercato (questo vale per tutti), la ditta ha contabilizzato i ricavi sulla base del valore nominale, vale a dire che:
- a fronte dello sconto del 50% il ricavo è stato contabilizzato a 50 e così pure il credito d’imposta, senza tenere conto che il valore di mercato portava a contabilizzare 40 (50 x 80%);
- a fronte dello sconto del 110% il ricavo è stato contabilizzato a 100 e così pure il credito d’imposta, senza tenere conto che il valore di mercato portava a contabilizzare 102 (110 x 92%).
Conseguentemente nel 2022 alla data di contrattualizzazione della cessione del credito con la banca (prescindendo dall’incasso), la ditta ha contabilizzato:
- oneri finanziari se la cessione avveniva a valori inferiori a 50 o 100
- proventi finanziari se la cessione avveniva a valori superiori a 50 o 100
si chiede se la contabilizzazione dei “ricavi” e degli “oneri/proventi” è corretta ed eventuali conseguenze fiscali.
Grazie.