Quesiti28/01/2015Imposta di registro immobile all'esteroUn contribuente che acquista un edificio all'estero (Montenegro) in base alla normativa in vigore dall'1.1.2014 dovrebbe evadere l'imposta di registro del 9 oltre all'imposta pagata all'estero (3) o viene decurtataAl momento della rivendita a terzo straniero cosa succede sempre ai fini dell'imposta di registro Dal 1/01/2014 è dovuta l'imposta di registro anche sulle compravendite di immobili all'estero, rimanendo non dovute le imposte ipotecarie e catastali (posto che non vi è alcun aggiornamento dei pubblici registri immobiliari in Italia), senza che sia ammesso decurtare alcuna imposta di registro scontata all'estero (in quanto ciò non è previsto dalla legge). Allo stesso modo in sede di rivendita dell'immobile occorrerà scontare la medesima imposta di registro del 9, considerato che l'imposta si applica "all'atto", indipendentemente da chi sia il venditore o l'acquirente (è poi evidente che l'acquirente straniero ben difficilmente si accorderà nell'accollarsi il 9 di imposta di registro dovuta in Italia, mentre in via ordinaria si accollerà l'imposta di registro scontata nel paese estero).
Quesiti29/01/2015omessa/tardiva dichiarazione di successioneBuongiorno Dott Cirrincione siamo a chiedere un confronto sulla seguente casistica: 3 fratelli italiani, tutti residenti all’estero da anni (asia ed america del sud) non hanno presentato la dichiarazione di successione in morte del padre (agosto 2008) che possedeva un appartamento con rendita catastale di 379,00 e 3 terreni per un totale di reddito dominicale di 73.70 euro Se ora presentassero la dichiarazione di successione pagando le relative imposte ipotecarie e catastali i termini di prescrizione di 5 anni per l’accertamento per le applicazioni delle eventuali (quali ) sanzioni sono ancora validi o sono superati Ai fini della dichiarazione dei redditi personali (che non hanno mai presentato ) stante che per ciascuno dei 3 il reddito di immobili e terreni non supera i 500.euro annui è da considerare che gli stessi ne siano esonerati per gli anni successivi al 2008 e fino ad adesso Grazie e cordiali saluti Il Dlgs 346/90 in materia di dichiarazione di successione non prevede che la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni vada considerato omessa (a differenza di quanto avviene per le dichiarazioni dei redditi, Iva, ecc.) che, pertanto, deve comunque considerarsi valida (e non definitivamente omessa). Ciò comporta il fatto che il ravvedimento può avvenire nei più lunghi termini previsti dalle varie lett. b) dell'art. 13 Dlgs 472/97 e pertanto: a) entro 1 anno dall’omissione: fruendo della riduzione da omessa dichiarazione a 1/8 del minimo b) entro 2 anna dalla omissione: fruendo della riduzione da omessa dichiarazione a 1/7 del minimo c) oltre 2 anni dalla omissione: fruendo della riduzione da omessa dichiarazione a 1/6 del minimo.
Quesiti20/04/2015Cedolare seccaPer un contratto di locazione ad uso abitativo giunto a scadenza ( 8 anno) e per il quale il proprietario aveva optato per la cedolare secca, si deve di nuovo optare per la tassazione con cedolare secca per uteriori 4 anni oppure vale la precedente opzione fino a revoca Se, come pare dal quesito vi e' continuita', nel senso che il contratto prosegue, nel senso che non vi e' ricontrattazione o stesura di un nuovo contratto, l'opzione vale fino a revoca.
Quesiti22/04/2015QUESITO ART BONUSUn soggetto privato (persona fisica) ha interesse a far restaurare una statua che si trova a confine con il muro di cinta della sua proprietà; costo dell'intervento circa 8.000,00 euro. La statua, da quello che ci ha riferito, è di proprietà dell'ente chiesa (parrocchia) ed soggetta a tutela dei ministero dei beni culturali.Alla luce dellart.1 Dl 83/2014 e circolare ministeriale 24/2014 il bene, visto che è di proprietà della "parrocchia, chiesa" rientra tra i beni per cui si può sfruttare il così detto art-bonus oppure no perchè non è bene culturale PUBBLICO Il discrimine è l'ambito oggettivo Pubblico Il Dl 83/2014 non ha sostituito integralemente l'art 15 c.1 l.h ma solo integratoSe comunque rientrasse e quindi la risposta fosse SI la procedura per poter ottenere art-bonus è la medesima che con l'ente pubblico (Bonifico banacario) e l'ente deve comunicare al ministero dei beni l'erogazione ricevuta, pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente che riceve i soldi.