Quesiti18/12/2023come contabilizzare l'acquisto di merce destinata ad allestimento vetrine - merce in esposizioneBuongiorno, una snc in contabilità semplificata esercente l'attività di "commercio al dettaglio di mobili per la casa" cod.Ateco 475910 nel corso dell'anno 2023 ha acquistato circa 10.000,00 euro di mobili non destinati alla rivendita bensì all'allestimento delle vetrine del proprio negozio (merce in esposizione). Si chiede come contabilizzare tali fatture in considerazione del fatto che per almeno 5 anni tali beni verranno destinati esclusivamente all'esposizione e non alla rivendita. 1) nel quadro VF della dichiarazione Iva annuale al rigo VF29 non penso di doverli inserire nel campo 3 "beni destinati alla rivendita" è corretto 2) nel quadro VF della dichiarazione Iva annuale al rigo VF29 in quale campo devo inserirli 3) a quale conto devo imputare tali acquisti destinati all'esposizione Costi pluriennali 4) qualora si trattasse di costi pluriennali dovrò registrarli nel libro dei cespiti 5) in caso di risposta affermativa ai quesiti 3-4 in quanti anni dovrò ammortizzarli 6) il valore di tali beni, destinati all'allestimento vetrine e non alla rivendita, dovrà essere inserito tra le rimanenze finali di merci (ai fini ISA ed ai fini della verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo - quadro RS dichiarazione dei redditi SP) Grazie In merito al quesito posto si - ritiene - che i mobili non destinati alla rivendita bensì all'allestimento delle vetrine siano da inquadrare quali immobili strumentali ammortizzabili da registrare nel correlato registro dei beni ammortizzabili scontando aliquota ammortamento del 10 in base al DM 31.12.1988, "Attività non precedentemente specificate".
Quesiti22/11/2023Regime forfettarioBuonasera, Premesso che persona fisica nel 2022 ha una CU inferiore a 30.000 e nel 2023 CU superiore a 30.000, ad ottobre 2023 cessa rapporto lavoro dipendente, a novembre 2023 apre p.Iva regime forfettario Pertanto per l’esercizio 2023 rimane in forfettario, inoltre anche per l’esercizio 2024, rimarrebbe in forfettario (in quanto rapporto lavoro dipendete cessato 2023) Riepiloghiamo: 2022 CU inferiore 30.000 2023 CU superiore 30.000 Ottobre 2023 cessa rapporto lavoro dipendente. Novembre 2023 apertura p.Iva forf.
Quesiti21/11/2023Immobilizzazioni Immateriali e contributi conto impiantiBuonasera, Una società di produzione cinematografica, in funzione della propria attività, di anno e anno realizza delle produzioni (film), che si trovano ad essere gestiti come "Immobilizzazioni in corso", fino al momento di uscita del film nelle sale, visibile e fruibile agli utenti. In virtù di questo, al momento di uscita, l'Immobilizzazione, da in corso, viene trasformata a "Immobilizzazione immateriale", iniziando il proprio processo di ammortamento.
Quesiti06/11/2023Forfettario socio SRLBuongiorno,nel corso del 2023 un fisioterapista forfettario (cod.ateco 869021) ha costituito SRL, di cui detiene il 45 delle quote.L'SRL al momento è inattiva, e ha il codice ateco 862209 (centro medico).Si chiede se a partire dal 2024 il contribuente debba passare in regime semplificato.Cambia qualcosa l'inattività della societàGrazieCon riferimento al quesito posto si evidenzia che art. 1, comma 57, Legge 190/2014 dispone, in particolare, che non possono accedere al regime forfettario colore che: "... controllano direttamente o indirettamente societa' a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita' economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;" Quindi il regime c.d. "forfettario" risulta precluso, in particolare, in presenza di - entrambe - le seguenti condizioni: 1) controllo diretto o indiretto di una srl e 2) esercizio da parte della srl di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Quesiti30/10/2023Nota accredito a seguito di sentenzaBuonasera, A seguito di una controversia circa l’inutilizzabilità di un sito internet da parte di un committente privato non titolare di partita IVA, il giudice emette una sentenza, in secondo grado di giudizio, contro la società che ha realizzato l’opera, con cui dichiara risolto il contratto per inadempimento, e viene stabilito il pagamento dei danni subiti dal cliente stesso oltre alla restituzione di quanto già fatturato e pagato a suo tempo. Si chiede se contabilmente è corretto operare nel seguente modo: la società che ha realizzato il sito deve (o può) emettere, anche se oltre l’anno, la nota di accredito a storno totale delle fatture emesse al cliente (fatture che risultano già pagate per intero) e quindi si contabilizzerà un credito IVA ed un costo (per la parte imponibile); contabilmente la nota di credito si chiuderà poi con il pagamento di quanto indicato in sentenza, mentre per la parte di danno risarcito al cliente non si dovrà emettere alcun ulteriore documento in quanto per la rilevazione contabile del pagamento si utilizzerò come pezza giustificativa la sentenza del tribunale.
Quesiti16/10/2023Errore date fattureBuonasera, un cliente, che gestisce la fatturazione elettronica con il portale dell'Agenzia delle Entrate, ha emesso fatture non progressive di data, nello specifico fattura n. 38 del 05.10.2023, fattura n. 39 e 40 del 30.09.2023 e n. 41 del 06.10.2023. Cortesemente è possibile correggere tale errore e in che modo, ho dovrò registrarle così Allego copia delle fatture.
Quesiti26/07/2023contabilizzazione crediti tributari su sconto in fatturaBuonasera, ditta individuale che opera nel settore edile nel corso del 2022 in qualità di impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lettera a) del d.l. 34/2020 ha applicato ai suoi committenti lo sconto sul corrispettivo in fattura, finalizzato esclusivamente alla cessione a terzi (no compensazione con propri debiti tributari). Considerato che in base alla Comunicazione OIC paragrafo 13 è fatto obbligo di quantificare il credito d’imposta sulla base del suo valore di mercato (questo vale per tutti), la ditta ha contabilizzato i ricavi sulla base del valore nominale, vale a dire che: - a fronte dello sconto del 50 il ricavo è stato contabilizzato a 50 e così pure il credito d’imposta, senza tenere conto che il valore di mercato portava a contabilizzare 40 (50 x 80); - a fronte dello sconto del 110 il ricavo è stato contabilizzato a 100 e così pure il credito d’imposta, senza tenere conto che il valore di mercato portava a contabilizzare 102 (110 x 92).
Quesiti10/07/2023RIADDEBITO IMPOSTA DI BOLLOBuongiorno, avremmo bisogno di avere alcuni chiarimenti in merito al riaddebito dell'imposta di bollo e precisamente: 1) Il riaddebito dell’imposta di bollo assume natura di ricavo o compenso solo per i soggetti in regime forfettario oppure anche per imprese e lavoratori autonomi in regime ordinario/semplificato 2) Nel caso in cui vengano emesse fatture con dichiarazione di intento quindi non imponibile art. 8 c. 1 lettera c) l’imposta di bollo segue la natura di non imponibilità e quindi mi costituisce plafond oppure è escluso art.15 3) Per quanto riguarda invece il settore sanitario l’imposta di bollo riaddebitata al cliente finale costituisce ricavo esente art.10 4) Nel caso in cui vengano fatti acquisti UE rientranti nell'art. 10 (ad esempio acquisto medicinali) per i quali va fatta integrazione, va applicata imposta di bollo sul documento TD17 Grazie. In merito al quesito posto si rammenta che ade nella Risposta 12.8.2022, n. 428" ha precisato che: "il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi", Come affermato nella Circolare REFI 21/2023 che si condivide: "Il concetto, chiarito in relazione al regime forfettario, si ritiene da estendere a tutti i contribuenti; si propone un esempio comparato, riferito ad un medico aziendale che riaddebita la marca da bollo."