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Quesiti12/01/2024

SOCIETA’ AGRICOLA E IMU SOCI

domandadomanda

Buongiorno

due coniugi sono proprietari di un terreno a destinazione agricola. Per gestirlo, hanno concesso in affitto il terreno ad una società semplice agricola di cui entrambi sono soci al 50% e che viene coltivato direttamente dal marito, coltivatore diretto iscritto IAP. La destinazione del terreno e il suo utilizzo sono di natura oggettivamente agro-silvo-pastorale.

La moglie è titolare di impresa commerciale, che costituisce la sua occupazione prevalente. 

Ai fini delle imposte dirette, si ritiene pacifico che, avendo la società semplice conseguito la qualifica IAP, i soci (anche quelli non IAP) possano godere del regime agevolato per le società agricole sono state dettate dal D.M. n. 213/07, per il quale l’imposizione diretta avviene sulla base degli importi determinati attraverso le rendite catastali dei terreni e non sulla base del reddito effettivamente percepito.

Ai fini dell’imposta municipale, si ritiene possa applicarsi lo stesso principio, anche alla luce di quanto contenuto nell’art. 9 del Dlgs 228/2001 e confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11415/2029), in base ai quali, ai soci delle società di persone esercenti attività agricole in possesso della qualifica di di imprenditore agricolo, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche.

Il problema, sollevato dal Comune, riguarda in particolare l’estensione al socio non IAP delle agevolazioni su richiamate. In tal senso si ritiene applicabile, per analogia, il trattamento previsto ai fini delle imposte dirette, potendo tutti i soci beneficiare dell’esenzione dell’imposta. Tale impostazione si ritiene chiaramente confermata, tra le altre, dalla risoluzione 2/DF del 10 marzo 2020, nella quale il Ministero si è espresso in modo chiaro sul fatto che le agevolazioni ai fini IMU spettino a tutti i soci (indipendentemente dalla iscrizione IAP), in quanto legate alla destinazione oggettiva del fondo all’attività agricola (si ritiene irrilevante, ai fini della questione, il fatto che il terreno oggetto della risoluzione fosse un’area fabbricabile. A maggior ragione, l’estensione dei benefici ai soci non IAP si ritiene applicabile al terreno agricolo, che per sua natura non può essere destinato ad utilizzi diversi).

Si chiede se tale impostazione possa ritenersi condivisibile, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini dell’imposta municipale sugli immobili.

Grazie

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