Buonasera,
La società A (incorporante) incorpora tramite operazione di fusione la società B (incorporata) interamente posseduta al 100%. La società B è stata costituita nel 2021 ha in pancia un terreno edificabile a rimanenza, un credito iva di circa euro 300.000 e un finanziamento soci del socio unico che ha finanziato l'acquisto del terreno, ha perdite fiscali che però non sarebbero utilizzabili dall'incorporante in quanto l'incorporata essendo di fatto ferma non supera il test di vitalità antielusivo di cui all’articolo 172, comma 7, del Dpr n. 917/1986 (Tuir).
Anche se la società B non supera il test per il riporto perdite fiscali, può la società A una volta completata la fusione utilizzare in compensazione orizzontale con altri tributi diversi dall'iva (in sostanza in f24 nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, ….” con relativo codice identificativo “62”) il credito iva che aveva al suo interno la società B?
Se sì, avendo la società B già presentato la dichiarazione iva con visto per anno 2023, la società A può già compensare ipotizzo a luglio 2024 (ipotizzando atto di fusione a giugno 2024) o deve aspettare di presentare il modello iva 2025 dove riporterà il modulo iva della società incorporata.
Grazie