Si chiede di sapere se ai fini dell’imposta di registro (art. 27 TUR) la compravendita sottoposta alla condizione sospensiva dell'integrale pagamento del prezzo da parte dell’acquirente debba considerarsi:
a) atto sottoposto a condizione sospensiva non meramente potestativa (così la dottrina prevalente) con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa ex art. art. 27, comma 1 TUR (cfr. Quesito 763/2014 T e Santarcangelo pag 483 ); ovvero
b) atto sottoposto a condizione sospensiva meramente potestativa, soggetto ad imposta proporzionale ex art. 27, comma 3
esclusa l’assimilazione con la vendita con riserva di proprietà.
Allego documentazione che ho trovato.
In attesa di un riscontro porgo cordiali saluti