UN CONTRIBUENTE NLL'ANNO 2008 HA PROVVEDUTO AD EFFETTUARE LA RIVALUTAZIONE DI UN TERRENO CHE GLI SEMBRAVA EDIFICABILE (adesso è accertato che non lo è e non lo era) E HA PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA 1' RATA IN DATA 30/06/2008 E NON HA PAGATO LA 2' E LA 3' RATA.
In data 19 marzo 2012 avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 7 comma 2 lettera dd) del decreto legge 13 Maggio 2011 n. 70 convertito,con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 nr. 106 ha effettuato una nuova perizia riducendo il valore del terreno per cui la rata pagata risulta congrua senza necessità di recuperare nulla di quanto pagato con la prima rata.
In data 28/6/2012 il contribuente ha comunicato all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di quanto effettuato in relazione alle disposizioni sopra richiamate.
L'Agenzia delle entrate ha emesso accertamento e cartella esattoriale avverso i quali il contribuente ha fatto ricorso in primo grado e tale ricorso è stato respinto.
il contribuente si è appellato in 2' grado.
si chiede se esiste giurisprudenza in merito oltre alla sentenza 71/66 c.t. milano 11.4.2011 favorevole al contribuente e quella della Cassazione che, con la sentenza n. 3410/2015 ha accolto la tesi del fisco ?
un Suo parere in merito alla suddetta controversia.
resto inoltre in attesa della sua parcella a parte
un saluto
studio milighetti e milighetti
Rag. Giuseppe Milighetti