Le presunzioni semplici bastano per l’accertamento dell’oggettiva inesistenza delle operazioni. Il giudice deve effettuare una valutazione complessiva degli elementi indiziari posti a base della pretesa erariale, come le dichiarazioni rese in sede penale dai titolari delle ditte fornitrici o l’incongruità della capacità delle stesse con la qualità e complessità dei servizi fatturati.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 31746 del 10 dicembre 2024, con cui ha rigettato il ricorso di una società.