l’Agenzia, con le recenti circolari nn.12 e 13, ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle imposte patrimoniali IVIE e IVAFE; in particolare, viene precisato che:
- entro il prossimo 17/06/2013, i contribuenti dovranno effettuare l’eventuale versamento a conguaglio; tuttavia, agli omessi versamenti dell’IVIE dovuta per il 2011 non sono applicabili sanzioni;
- così come l’IMU sostituisce l’IRPEF per i redditi fondiari dell’abitazione principale e degli immobili non locati siti in Italia analogamente l’IVIE sostituisce l’IRPEF per i redditi degli immobili siti all’estero;
- tutti i c/c ed i libretti di risparmio detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia sono soggetti all’IVAFE in misura pari a €.34,20; si determina così una sostanziale equiparazione dell’IVAFE con l’imposta di bollo applicata sulle attività detenute in Italia.