L'Agenzia ha fornito chiarimenti sulla presentazione delle dichiarazioni presentate per correggere errori di competenza commessi dal contribuente in relazione a componenti positivi o negativi di reddito.
In particolare, è chiarito che se l’annualità in cui il costo non è stato dedotto (o il ricavo non imputato):
- è ancora emendabile (dunque nel cd. “termine breve”): il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa a favore (o a sfavore);
- in caso contrario (cd. “termine lungo”): il contribuente deve procedere a dedurre il costo nel periodo d’imposta di competenza, riliquidando autonomamente la dichiarazione di tale anno e degli anni successivi (per i quali non presenta la dichiarazione integrativa), fino ad arrivare a quella emendabile per la quale presenterà integrativa “a favore”; in caso di componente positivo non imputato, occorre invece presentare tante dichiarazioni integrative quante sono le annualità interessate dalle modifiche;
- in quest’ultimo caso, in presenza di costi non dedotti, il controllo automatizzato della dichiarazione integrativa non risulterà coerente con la dichiarazione del periodo d’imposta precedente presentata; l’avviso bonario conseguentemente messo andrà annullato, tramite la presentazione di tutta la documentazione inerente.