Dal 1° agosto al 15 settembre è prevista la sospensione dei termini processuali del contenzioso tributario (cd. “periodo feriale”). L’istituto della sospensione:
- si applica: per l’accertamento con adesione, l'acquiescenza e la definizione delle sole sanzioni;
- non si applica: all'adesione al PVC e all’invito al contraddittorio.
In relazione alla “mediazione obbligatoria”, le modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2014:
- il termine di 90 giorni entro cui va conclusa la mediazione è anch’esso soggetto a sospensione feriale, ma la novità riguarda i soli atti reclamabili notificati a decorrere dal 03/03/2014;
- la richiesta di mediazione costituisce condizione di procedibilità del ricorso, non più di ammissibilità.