Il DLgs.159/2015 modifica la rateizzazione delle somme dovute in esito all’accertamento con adesione o ad acquiescenza.
Tra le principali novità e conferme, si segnala quanto segue:
- piano rateazione: la dilazione massima giunge a 16 rate trimestrali (in luogo di 12 rate) di pari importo in caso di debito superiore ad €. 50.000 (rimane fissata in 8 rate per importi fino a €. 50.000); la prima rata continua ad essere dovuta entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto, mentre le rate successive continuano a dover essere pagate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre;
- interessi: sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, senza più alcun riferimento al tasso legale;
- versamento: continua ad essere effettuato col mod. F24 (dunque con possibilità di compensazione); vengono fatte salve eventuali altre specifiche modalità previste delle varie tipologie di tributo;
- decadenza: continua ad applicarsi in presenza di omesso versamento di una rata entro la scadenza di quella successiva (in assenza di ravvedimento), comportando l’iscrizione a ruolo sia del debito residuo che della sanzione (ridotta dal 60% al 45%) applicata sul residuo importo a titolo di imposta.
La decadenza viene esclusa in caso di “lieve inadempimento” dovuto a:
- insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a €.10.000
- tardivo versamento della 1° rata, non superiore a 7 giorni.
Nel caso di mancata decadenza (per versamento entro la scadenza della rata successiva o lieve inadempimento), la sanzione del 30% (per tardivo versamento della rata) continua ad applicarsi alla sola frazione non pagata (rimanendo ammesso il ravvedimento operoso);
- ravvedimento operoso: il ravvedimento del versamento in unica soluzione (si ritiene solo se carente) o dell’ultima rata può essere effettuato entro 90 giorni dalla scadenza.
- acquiescenza: l’istituto viene esteso agli accertamenti sull'occultazione di corrispettivo (art.72 TUR), sull'infedele dichiarazione di successione (DLgs.346/90) e agli avvisi di liquidazione sul recupero delle agevolazioni "prima casa" e per la "piccola proprietà contadina".
Le nuove disposizioni si applicano agli atti di adesione e agli accertamenti definiti ex art.15 DLgs.218/97 perfezionatisi a decorrere dal 22/10/2015.