L’Agenzia cambia idea: con un comunicato stampa annuncia il ritorno “al passato”, ammettendo lo scomputo delle ritenute subite anche senza la certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta, a condizione “che sia possibile comprovare l’importo effettivamente percepito tramite la contemporanea esibizione dell’apposita fattura e della documentazione rilasciata da banche e altri intermediari finanziari”. In tal caso la certificazione del sostituto potrà essere autocertificata dal sostituito.