si riepilogano le principali novità in materia di deducibilità delle autovetture di aziende e professionisti a seguito delle modifiche introdotte dalla cd “Legge di Stabilità 2013”.
In particolare, a decorrere dal 01/01/2013:
- viene ridotta al 20% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, non utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa (permanendo il limite assoluto di deducibilità di €. 18.075,99 per gli ammortamenti)
- viene ridotta al 70% la percentuale di deducibilità prevista per le auto concesse in uso promiscuo ai lavoratori subordinati per la maggior parte del periodo d’imposta (ferma restando l'assenza di un limite assoluto di deducibilità per gli ammortamenti)
- è confermata nell’80% la deducibilità per i veicoli in uso ad agenti e rappresentanti (così come il limite di €. 25.822,84 per il calcolo degli ammortamenti deducibili).
Inoltre, nella determinazione degli acconti dovuti per il 2013 (anno di prima applicazione delle novità) si assume, quale imposta 2012, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.