dal prossimo 21/04 è prevista la possibilità, per i professionisti, di esercitare la propria attività anche in forma societaria (scegliendo tra società di persone, di capitali ovvero cooperativa); in particolare, con la recente emanazione del decreto attuativo il ministero ha stabilito che:
- doppio regime di iscrizione: la STP dovrà iscriversi, in primo luogo, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, in una sezione speciale del Registro delle imprese; in secondo luogo, in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine/collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti; per le STP multidisciplinari, rileva l’attività individuata come “prevalente” nello statuto/atto costitutivo;
- conferimento incarico: la STP all’atto del conferimento dell’incarico, comunica al cliente, per iscritto, l’elenco dei soci professionisti e dei soci non professionisti;
- incompatibilità: la partecipazione a più STP, ancorché multidisciplinari, è incompatibile per tutta la durata dell’iscrizione all’ordine di appartenenza; tale incompatibilità viene meno dal recesso/esclusione del socio o trasferimento dell’intera partecipazione alla STP.