La L. 97/2013, nel modificare il DL 167/90 in materia di monitoraggio fiscale ha previsto l’applicazione della sanzione fissa di €. 258 in caso di regolarizzazione dell’omessa/errata compilazione del quadro RW entro 90 giorni dal termine di presentazione di Unico (29 dicembre 2015), a prescindere dal fatto che i possedimenti esteri siano o meno detenuti in paradisi fiscali.
Spirati i 90 giorni, la sanzione fissa “lascia il posto” a quella percentuale (la sanzione è del 3% o del 6% a seconda che le attività siano detenute o meno in Paesi black list).
Il ravvedimento entro 90 giorni rientra nella “nuova” lett.a-bis) dell’art.13 del DLgs.472/97, con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo: la sanzione da pagare ai fini del monitoraggio è di €. 28,00 (258/9).
Relativamente all’IVIE e all’IVAFE, invece, la violazione è quella da dichiarazione infedele con sanzione dal100% al 200% della maggiore imposta. Quindi, bisogna versare l’imposta, gli interessi legali (calcolati dalla data di versamento del saldo) e la sanzione del 100% ridotta a 1/9, pari all’11,11%. Infatti, sebbene il quadro RW sia unico, 2 sono le violazioni: una sul monitoraggio e le altre sulle imposte patrimoniali.