Ai fini della predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria (cd. “STS”) mette a disposizione dell’Agenzia le spese sostenute per le prestazioni sanitarie; a tal fine, entro il prossimo 31/01/2016, medici, odontoiatri, ASL, ospedali, cliniche private (e altri soggetti) dovranno comunicare al STS, le spese mediche sostenute dai contribuenti nell’intero anno 2015. Questi possono affidarsi anche al proprio commercialista o al proprio CAF che gestisce la contabilità.
Riguardo le scadenze per l’invio dei dati, un recente comunicato stampa dell’Agenzia ha chiarito che:
- entro il 31/01/2016: strutture sanitarie e medici devono trasmettere al STS i dati (sia delle spese sanitarie sostenute nel 2015, che di eventuali rimborsi erogati ai contribuenti nel 2015);
- entro il 29/02/2016: gli enti/casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del SSN devono inviare all’Agenzia i dati sulle spese sanitarie rimborsate nel 2015 ai contribuenti (per effetto dei contributi da questi versati a tali enti/casse).
Infine, nell’ambito della Legge di stabilità 2016 sono state apportate le seguenti novità:
- soggetti obbligati: tra i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, sono state incluse anche le strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari anche se “non accreditate”.
E’ poi ridefinita la categoria degli Enti/Casse/società/fondi integrativi al SSN tenuti all’invio dei dati e sono implementate le informazioni da trasmettere.
- consultazione dati: tutti i contribuenti, indipendentemente dalla predisposizione del 730 precompilato, potranno consultare i dati relativi alle spese sanitarie acquisite dal STS mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso;
- spesometro: per il 2016, in via sperimentale, viene meno l’obbligo di includere nello spesometro le informazioni già inviate al STS;
- mitigazione sanzioni: in relazione alla violazione circa gli obblighi di trasmissione dei dati utili alla predisposizione del 730 precompilato, per le trasmissioni
- effettuate nel 2015, relative al 2014 (es: premi assicurativi infortuni, ecc.)
- o effettuate nel 1° anno di introduzione dell’obbligo (è il caso delle spese sanitarie relative al 2015)
non si applicano sanzioni in caso:
- di "lieve tardività" nella trasmissione dei dati;
- di errata trasmissione degli stessi, a condizione che l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.