Il MEF ha di recente fornito chiarimenti in merito, a decorrere dal 1/01/2016:
- alla riduzione del 50% della base imponibile IMU/TASI
- per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato (con contratto registrato) ad un parente di 1° grado in linea retta, che la utilizza quale abitazione principale.
Il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato e, oltre a quest’ultima unità, può possedere in Italia solo la propria abitazione principale non di lusso.
A tal fine, il MEF ha precisato quanto segue:
- possesso di altri immobili: rilevano le sole unità immobiliari ad uso abitativo; il possesso di immobili strumentali per natura (ivi incluse le pertinenze: C/2, C/6 e C/7), di terreni o di fabbricati rurali strumentali (residenze di addetti all’agricoltura) non ostacola l’agevolazione;
- pertinenze: la riduzione del 50% si estende alle pertinenze concesso in comodato, nel limite di 1 pertinenza per tipologia (al pari di quanto previsto per l’Imu delle abitazioni principali in generale);
- decorrenza: l'agevolazione Imu/Tasi decorre dalla data del contratto di comodato e non da quella di registrazione.
Il MEF ha inoltre chiarito che:
- dal 1/01/2016, i Comuni non possono più assimilare l'unità immobiliare concessa in comodato all'abitazione principale, ma possono stabilire un'aliquota agevolata (non inferiore allo 0,46%)
- il comodatario non versa la TASI in quanto, dal 2016, è stato escluso il pagamento sia per il possessore che per l'occupante dell'immobile abitazione principale non accatastato in A/1, A/8 e A/9.